AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO 2024/2025
L’esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue:
- Apertura generale della caccia il 15 settembre 2024.
- Chiusura della caccia vagante il 30 dicembre 2024, eccezion fatta per il prelievo selettivo degli ungulati, la caccia alla volpe, alla beccaccia ed al beccaccino.
- Chiusura generale della caccia il 30 gennaio 2025.
Tutto il territorio della provincia di Belluno è soggetto all’esercizio della caccia in forma programmata.
Le Aziende Faunistico Venatorie sono soggette a gestione venatoria privata.
1. PREAPERTURA
Esclusivamente da appostamento fisso, o da appostamento temporaneo o precario, preventivamente denunciato per iscritto al Presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta nelle giornate 7 e 8 settembre 2024 è consentito il prelievo di: GHIANDAIA (Garrulus glandarius), GAZZA (Pica pica), CORNACCHIA NERA (Corvus corone), CORNACCHIA GRIGIA (Corvus corone cornix) e COLOMBACCIO (Columba palumbus). Nelle giornate 1 e 2 settembre 2024 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento fisso, o da appostamento temporaneo o precario, preventivamente denunciato per iscritto al Presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie TORTORA (Streptopelia turtur) fino alle ore 13.00.
2. PREAPERTURA PER LA CACCIA AGLI UNGULATI
La caccia agli ungulati è consentita per le specie ed i periodi dettagliati nel successivo punto 4.
3. APERTURA GENERALE
Fatto salvo quanto disposto in altri punti del presente Calendario Venatorio, nell’arco temporale che va dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie Beccaccia e Beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 31 ottobre 2024: Quaglia (Coturnix coturnix)
b) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 30 novembre 2024: Lepre europea (Lepus europeus)
c) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024: Starna (Perdix perdix), Fagiano (Phasianus colchicus), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), Merlo (Turdus merula). Nel solo mese di settembre il prelievo del Merlo è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento.
d) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2024 al 30 novembre 2024, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici: Lepre bianca (Lepus timidus), Fagiano di monte (Tetrao tetrix), Coturnice (Alectoris graeca)
e) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024: Allodola (Alauda arvensis)
f) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025: Beccaccia (Scolopax rusticola), Cesena (Turdus pilaris), Tordo sassello (Turdus iliacus), Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
g) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025, nei soli mesi di settembre e gennaio il prelievo delle specie sotto elencate è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento: Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica), Cornacchia nera (Corvus corone), Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Colombaccio (Columba palumbus)
h) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025: Germano reale (Anas platyrhynchos), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Alzavola (Anas crecca), Mestolone (Anas clypeata), Canapiglia (Anas strepera), Porciglione (Rallus aquaticus), Fischione (Anas penelope), Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Beccaccino (Gallinago gallinago), Frullino (Lymnocryptes minimus), Moriglione (Aythya ferina), Volpe (Vulpes vulpes)
i) Specie cacciabili dal 2 novembre 2024 al 20 gennaio 2025: Moretta (Aythya fuligula)
4. CACCIA AGLI UNGULATI
La caccia agli esemplari di ungulati appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati è consentita esclusivamente fino al completamento dei relativi piani di prelievo numerici, basati su censimenti specifici:
- CAPRIOLO maschio: dal 01.09.2024 al 31.10.2024
- CAPRIOLO femmine e piccoli: dal 02.10.2024 al 30.12.2024
- CERVO maschio di classe I, femmina di classe I e piccoli: dal 18.08.2024 al 15.09.2024
- CERVO maschio, femmine e piccoli: dal 20.10.2024 al 30.01.2025
- CAMOSCIO tutte le classi: dal 01.09.2024 al 15.12.2024
- MUFLONE maschio, femmine e piccoli: dal 01.09.2024 al 30.01.2025
- DAINO maschio, femmine e piccoli: dal 01.12.2024 al 30.01.2025
Il prelievo degli ungulati deve essere effettuato secondo gli “Indirizzi gestionali per i prelievi venatori” stabiliti dal Disciplinare tecnico approvato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia – parte tecnica. A partire dal giorno 16 dicembre 2024, l’attività venatoria può essere esercitata a condizione che non arrechi disturbo ai quartieri di svernamento del camoscio, individuati secondo la cartografia resa disponibile presso la bacheca della Riserva/A.F.V..E’ inoltre vietato abbattere capi di ungulato marcati o radiocollarati, se non per particolari esigenze motivate e secondo le disposizioni ed il coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale.
5. GIORNATE DI CACCIA
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto, per ogni forma di caccia, il martedì ed il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre. Il prelievo selettivo degli ungulati può essere effettuato per cinque giorni alla settimana, fatti salvi i giorni di silenzio venatorio di martedì e venerdì.
6. ORARIO DELLA GIORNATA VENATORIA
L’orario della giornata venatoria è così determinato:
Inizio | Termine | Termine selezione | ||
Agosto 2024 | dal 17 al 31 | 5.30 ora legale | 21.00 ora legale | 21.00 ora legale |
Settembre 2024 | dal 1° al 15 | 5.45 ora legale | 19.30 ora legale | 20.30 ora legale |
dal 16 al 30 | 6.00 ora legale | 19.15 ora legale | 20.15 ora legale | |
Ottobre 2024 | dal 2 al 16 | 6.15 ora legale | 18.45 ora legale | 19.45 ora legale |
dal 17 al 28 | 6.30 ora legale | 17.00 ora legale | 19.15 ora legale | |
dal 30 al 31 | 5.45 ora solare | 16.45 ora solare | 18.00 ora solare | |
Novembre 2024 | dal 2 al 16 | 6.00 ora solare | 16.30 ora solare | 17.45 ora solare |
dal 17 al 30 | 6.15 ora solare | 16.30 ora solare | 17.30 ora solare | |
Dicembre 2024 | dal 1° al 15 | 6.30 ora solare | 16.30 ora solare | 17.30 ora solare |
dal 16 al 30 | 6.45 ora solare | 16.30 ora solare | 17.30 ora solare | |
Gennaio 2024 | dal 1° al 15 | 6.45 ora solare | 16.45 ora solare | 17.45 ora solare |
dal 16 al 30 | 6.45 ora solare | 17.00 ora solare | 18.00 ora solare |
L’inizio della caccia alla beccaccia ed ai tetraonidi è posticipato di un’ora rispetto all’orario sopra indicato.
7. CARNIERI
Durante la stagione venatoria, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 8 e 9 ed il rispetto dei piani di prelievo più restrittivi adottati dalle Riserve di caccia ai sensi del seguente punto 15, il limite dei capi prelevabili per singolo cacciatore è:
a) carniere giornaliero massimo di fauna selvatica stanziale: 2 capi giornalieri di cui non più di 1 capo di maschio di ungulato (piccoli maschi di tutte le specie e maschi yearling di camoscio esclusi), 1 capo di lepre europea, 1 capo di lepre bianca, 1 capo di coturnice, 1 capo di fagiano di monte maschio, 2 capi giornalieri di starna dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero di starna nel mese di dicembre.
b) carniere stagionale massimo di fauna selvatica stanziale: 35 capi stagionali complessivi di cui non più di 2 capi di fagiano di monte maschio, 2 capi di lepre bianca, 2 capi di capriolo maschio (piccoli esclusi), 2 capi di cervo maschio (piccoli esclusi) di cui 1 solo capo maschio di II-III o IV classe, 1 capo di camoscio maschio (piccoli e yearling esclusi), 1 capo di muflone maschio (piccoli esclusi), 1 capo di coturnice, 5 capi di lepre europea.
c) carniere giornaliero massimo di fauna selvatica migratoria: 25 capi giornalieri di cui non più di: 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 2 morette, 2 moriglioni e 3 beccacce.
d) carniere stagionale massimo di fauna selvatica migratoria: 425 capi stagionali complessivi di cui non più di: 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette, 10 moriglioni e 20 beccacce. Per la specie moretta è previsto un carniere massimo regionale pari a 103 capi, per la specie moriglione è previsto un carniere massimo regionale pari a 2.472 capi, per la specie tortora un carniere massimo regionale pari a 405 capi.
8. CARNIERE IN PRE APERTURA PER LE SPECIE TORTORA E COLOMBACCIO
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (giornate 1 e 2 settembre 2024) è pari a 5 capi. Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Colombaccio (giornate 7 e 8 settembre 2024) è pari a 10 capi.
9. NORME SPECIFICHE PER LE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE
La caccia nelle Aziende Faunistico Venatorie è regolamentata secondo quanto stabilito dal Calendario Venatorio Regionale. La caccia agli ungulati nelle Aziende Faunistico Venatorie è regolamentata come al punto 4. Il limite dei capi prelevabili per singolo cacciatore nelle Aziende Faunistico Venatorie è regolamentato come al punto 7, fatta eccezione per gli ungulati che sono prelevabili nei limiti dei piani di abbattimento autorizzati dall’Amministrazione provinciale.
10. ALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E USO DEI CANI DA CACCIA
Al di fuori delle zone di allenamento e addestramento di cui all’art. 18, comma 1, della L.R. n. 50/1993, è consentito allenare ed addestrare i cani da caccia nel territorio delle rispettive Riserve, limitatamente ai soci o a persone autorizzate dal Presidente, dal 18 agosto all’ 8 settembre 2024, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.
Nei siti della Rete Natura 2000 codice IT3230003-05-06-17-22-25-26-27-31-35-43-60-63-78-80-81-84-86-89, IT3240003-24, nonché in tutte le ZPS come previsto al successivo punto 14, lettera e), è consentito allenare ed addestrare i cani da caccia a partire dal giorno 1° settembre 2024.
È consentito, durante l’esercizio venatorio, l’uso dei cani da caccia in numero non superiore a due per cacciatore e a quattro per due o più cacciatori. L’uso del cane segugio è consentito per la sola caccia alla lepre europea, alla lepre bianca ed alla volpe e fino alla data del 30 novembre 2024. Dal 1° dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025, l’uso del cane segugio e del cane da tana è concesso esclusivamente per la caccia alla volpe, è subordinato all’autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Presidente della Riserva ed è eventualmente consentito anche su terreno coperto da neve.
L’uso del cane da ferma o da riporto è consentito fino al 30 dicembre 2024; nel mese di gennaio 2025 è consentito per la sola caccia alla beccaccia ed al beccaccino e fino alle rispettive date di chiusura della caccia alle medesime specie, fissate, dal Calendario Venatorio regionale, rispettivamente al 20 gennaio 2025 (beccaccia) ed al 30 gennaio 2025 (beccaccino). È vietato l’uso di qualsiasi razza di cane quando il terreno è in tutto, o per la maggior parte, coperto di neve, ad eccezione:
- del cane da traccia, iscritto nell’apposito Albo provinciale, utilizzato per la ricerca del selvatico ferito;
- del cane da seguita o da tana utilizzato esclusivamente per la caccia alla volpe (dal 1° dicembre 2024, secondo quanto stabilito dalla precedente apposita disposizione, tale attività è subordinata all’autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Presidente della Riserva);
- del cane da seguita utilizzato per la caccia alla lepre bianca;
- del cane da ferma o da riporto per la caccia al fagiano di monte maschio.
Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia vagante.
11. NORME PER LA CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2025
Dal 1° gennaio 2025 la caccia vagante è consentita esclusivamente per il prelievo selettivo degli ungulati, per la caccia alla volpe, alla beccaccia ed al beccaccino, fino ai rispettivi termini stabiliti dai precedenti punti 3 e 4. Dal 1° gennaio 2025 l’abbattimento della ghiandaia, della gazza, della cornacchia nera, della cornacchia grigia, del colombaccio, della cesena, del tordo sassello, del tordo bottaccio, del germano reale, della folaga, della gallinella d’acqua, dell’alzavola, del mestolone, della canapiglia, del porciglione, del fischione, del codone, della marzaiola, del frullino, del moriglione e della moretta è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo o precario preventivamente denunciato per iscritto al Presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta. Da tale data, l’accesso all’appostamento temporaneo o precario è consentito esclusivamente con fucile scarico ed in custodia.
12. NORME PER LA CACCIA SU TERRENI COPERTI DA NEVE
È vietato cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve, fatta eccezione per il prelievo selettivo degli ungulati, per la caccia alla volpe, al fagiano di monte maschio, alla lepre bianca.
13. ULTERIORI DIVIETI
È vietato:
a) esercitare la caccia nelle oasi di protezione, così come individuate da apposito provvedimento regionale ed in tutte le aree in cui comunque non è consentita l’attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
b) praticare la caccia nei terreni in attività di coltivazione, quando ciò possa apportare danno effettivo alle colture;
c) l’uso del cane segugio e da tana dal 1° dicembre 2024, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 10;
d) l’uso di munizione intera per la caccia ai tetraonidi, alla lepre europea ed alla lepre bianca.
14. LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ VENATORIA E DELL’ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria 2024/2025 in tutte le ZPS del territorio provinciale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 3), con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alla specie MORETTA (Aythya fuligula);
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie: Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Moriglione (Aythya ferina);
g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli ungulati, nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario ed in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:
Macroarea | Provincia | Giornate settimanali Settimane venatorie comprese tra il 01/01/2025 e il 26/01/2025 | Giornate settimanali Settimana venatoria con inizio il 27/01/2025 |
Zona faunistica delle Alpi | BL | Sabato e domenica | Lunedì e mercoledì |
15. NORME TECNICHE
La Riserva può apportare ulteriori restrizioni all’esercizio venatorio, limitatamente ai casi previsti dall’art. 2 bis – parte amministrativa del Regolamento provinciale, a valere nell’ambito del proprio territorio. Non saranno considerate restrizioni relative alla caccia al cervo in preapertura (18/08-15/09/2024). Le restrizioni devono obbligatoriamente pervenire all’Amministrazione provinciale, sul modello appositamente predisposto, entro e non oltre lunedì 12 agosto 2024 all’indirizzo cacciapesca.provincia.belluno@pecveneto.it. Oltre tale data non verranno valutate ulteriori restrizioni. In caso di silenzio dell’Amministrazione, oltre sette giorni dal termine sopra indicato, le restrizioni si intendono approvate.
16. ALTRE DISPOSIZIONI
a) Qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l’Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale;
b) per quanto disposto dall’art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sul valico montano rappresentato dal “Passo Monte Croce Comelico” è vietata;
c) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023 e dalla L. n. 136 del 9 ottobre 2023, che modifica la L. n. 157/1992, è vietato l’uso di munizioni spezzate contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea. Al fine di consentire l’individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale, al link sotto riportato, è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola.
(https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99);
d) si auspica, inoltre, l’utilizzo di munizioni atossiche nel prelievo selettivo degli ungulati, al fine di giungere ad una totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo;
e) per quanto concerne l’utilizzo dei richiami vivi, si rimanda a quanto disposto annualmente da specifico provvedimento di Giunta regionale che disciplina l’uso dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi, contestualmente alle norme sanitarie in materia di detenzione e trasporto dei richiami medesimi;
f) negli interventi di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria degli appostamenti fissi da caccia deve essere evitata qualsiasi modalità che possa comportare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario e in tal senso andranno preventivamente verificate, anche con il supporto della vigilanza venatoria e delle strutture regionali competenti, in relazione alla relativa localizzazione rispetto a tali habitat, le condizioni stazionali di riferimento. Si raccomanda che le attività e la permanenza nelle aree di appostamento all’interno dei siti Natura 2000 siano svolte nel rispetto degli obblighi di conservazione di habitat e specie, evitando per quanto possibile l’utilizzo di mezzi a motore, il disturbo alla fauna selvatica e l’abbandono di rifiuti.
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si rimanda alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al Calendario Venatorio regionale.
Il Presidente
Roberto Padrin