AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO 2022-2023
Approvato con Atto del Presidente n. del luglio 2022
L’esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue:
Apertura generale della caccia il 18 settembre 2022.
Chiusura della caccia vagante il 31 dicembre 2022, eccezion fatta per il prelievo selettivo degli ungulati, la caccia alla volpe e quella alla beccaccia.
Chiusura generale della caccia il 30 gennaio 2023.
Tutto il territorio della provincia di Belluno è soggetto all’esercizio della caccia in forma programmata.
Le Aziende Faunistico-Venatorie “Monte Pelsa”, “Valparola” e “Magnifiche Regole di Costa e San Nicolò di Comelico” sono soggette a gestione venatoria privata.
1. PREAPERTURA
Esclusivamente da appostamento fisso, o da appostamento temporaneo o precario, preventivamente denunciato per iscritto al Presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta nelle giornate 1, 3, 4, 5 e 7 settembre 2022 è consentito il prelievo di:
1.GHIANDAIA (Garrulus glandarius)
2.GAZZA (Pica pica)
3.CORNACCHIA NERA (Corvus corone)
4.CORNACCHIA GRIGIA (Corvus corone cornix)
Nelle giornate 1 e 3 settembre 2022 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie TORTORA (Streptopelia turtur) e COLOMBACCIO (Columba palumbus). Per la specie Tortora il prelievo è consentito fino alle ore 13.
2. PREAPERTURA PER LA CACCIA AGLI UNGULATI
La caccia agli ungulati è consentita per le specie ed i periodi dettagliati nel successivo punto 4.
3. APERTURA GENERALE
Fatto salvo quanto disposto in altri punti del presente Calendario, nell’arco temporale che va dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023, è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 29 settembre 2022:
1) Tortora (Streptopelia turtur);
b) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022:
1) Starna (Perdix perdix);
2) Fagiano (Phasianus colchicus);
3) Quaglia (Coturnix coturnix);
4) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
5) Merlo (Turdus merula);
c) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022:
1) Allodola (Alauda arvensis);
d) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023:
1) Beccaccia (Scolopax rusticola);
2) Tordo sassello (Turdus iliacus);
3) Cesena (Turdus pilaris);
e) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 12 gennaio 2023;
1) Ghiandaia (Garrulus glandarius);
2) Gazza (Pica pica);
3) Cornacchia nera (Corvus corone);
4) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
5) Colombaccio (Columba palumbus);
f) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022:
1) Germano reale (Anas platyrhynchos);
2) Folaga (Fulica atra);
3) Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus);
4) Alzavola (Anas crecca);
5) Mestolone (Anas clypeata);
6) Canapiglia (Anas strepera);
7) Porciglione (Rallus acquaticus);
8) Fischione (Anas penelope);
9) Codone (Anas acuta);
10) Marzaiola (Anas querquedula);
11) Beccaccino (Gallinago gallinago);
12) Frullino (Lymnocryptes minimus);
f) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023:
1) Volpe (Vulpes vulpes);
g) Specie cacciabile dal 18 settembre 2022 al 9 gennaio 2023:
1) Tordo bottaccio (Turdus philomelos);
h) Specie cacciabili dal 17 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023:
1) Moretta (Aythya fuligula);
i) Specie cacciabile dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2023:
1) Lepre europea (Lepus europeus);
j) Specie cacciabile dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2022, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
1) Lepre bianca (Lepus timidus);
2) Fagiano di monte (Tetrao tetrix);
3) Coturnice (Alectoris graeca).
4. CACCIA AGLI UNGULATI
La caccia agli esemplari di ungulati selvatici appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati è consentita esclusivamente fino al completamento dei relativi piani di prelievo numerici, basati su censimenti specifici:
CAPRIOLO maschio: dal 01.09.2022 al 31.10.2022
CAPRIOLO femmine, piccoli: dal 01.10.2022 al 31.12.2022
CERVO maschio di classe I, femmina di classe I, piccoli: dal 21.08.2022 al 15.09.2022
CERVO maschio, femmine e piccoli: dal 16.10.2022 al 30.01.2023
CAMOSCIO tutte le classi dal 01.09.2022 al 15.12.2022
MUFLONE maschio, femmine, piccoli: dal 01.09.2022 al 30.01.2023
DAINO maschio, femmine, piccoli: dal 01.12.2022 al 30.01.2023
Il prelievo degli ungulati deve essere effettuato secondo gli “Indirizzi gestionali per i prelievi venatori” stabiliti dal Disciplinare tecnico approvato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia – parte tecnica.
A partire dal giorno 17 dicembre 2022, l’attività venatoria può essere esercitata a condizione che non arrechi disturbo ai quartieri di svernamento del camoscio, individuati secondo la cartografia resa disponibile presso la bacheca della Riserva/A.F.V.
5. GIORNATE DI CACCIA
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto, per ogni forma di caccia, il martedì ed il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione
di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre.
Il prelievo selettivo degli ungulati può essere effettuato per cinque giorni alla settimana, fatti salvi i giorni di silenzio venatorio di martedì e venerdì.
6. ORARIO DELLA GIORNATA VENATORIA L’orario della giornata venatoria è così determinato: |
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Periodo | Inizio | Termine | Termine selezione | |||||
Agosto 2022 | dal 1° al 15 | 5.15 ora legale | 21.30 ora legale | 21.30 ora legale | ||||
dal 17 al 31 | 5.30 ora legale | 21.00 ora legale | 21.00 ora legale | |||||
Settembre 2022 | dal 2 al 15 | 5.45 ora legale | 19.30 ora legale | 20.30 ora legale | ||||
dal 17 al 29 | 6.00 ora legale | 19.15 ora legale | 20.15 ora legale | |||||
Ottobre 2022 | dal 1° al 16 | 6.15 ora legale | 18.45 ora legale | 19.45 ora legale | ||||
dal 17 al 29 | 6.30 ora legale | 18.15 ora legale | 19.15 ora legale | |||||
dal 30 al 31 | 5.45 ora solare | 17.00 ora solare | 18.00 ora solare | |||||
Novembre 2022 | dal 2 al 16 | 6.00 ora solare | 16.45 ora solare | 17.45 ora solare | ||||
dal 17 al 30 | 6.15 ora solare | 16.30 ora solare | 17.30 ora solare | |||||
Dicembre 2020 | dal 1° al 15 | 6.30 ora solare | 16.30 ora solare | 17.30 ora solare | ||||
dal 17 al 31 | 6.45 ora solare | 16.30 ora solare | 17.30 ora solare | |||||
Gennaio 2021 | dal 1° al 15 | 6.45 ora solare | 16.45 ora solare | 17.45 ora solare | ||||
dal 16 al 30 | 6.45 ora solare | 17.00 ora solare | 18.00 ora solare |
L’inizio della caccia alla beccaccia e ai tetraonidi è posticipato di un’ora rispetto all’orario sopra indicato.
7. CARNIERE
Durante la stagione venatoria, fatto salvo il rispetto dei piani di prelievo più restrittivi adottati dalle Riserve di caccia ai sensi del seguente punto 16, il limite dei capi prelevabili per singolo cacciatore è:
a) carniere giornaliero massimo di fauna selvatica stanziale:
2 capi giornalieri di cui non più di: 1 capo di maschio di ungulato (piccoli maschi di tutte le specie e maschi yearling di camoscio esclusi);
1 capo di lepre bianca;
1 capo di lepre europea;
1 capo di coturnice;
1 capo di fagiano di monte maschio;
2 capi giornalieri di starna dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero di starna nel mese di dicembre;
b) carniere stagionale massimo di fauna selvatica stanziale:
35 capi stagionali complessivi di cui non più di:
1 capi di fagiano di monte maschio;
1 di lepre bianca;
1 di capriolo maschio (piccoli esclusi);
1 di cervo maschio (piccoli esclusi) di cui 1 solo maschio di II-III o IV classe;
1 di camoscio maschio (piccoli e yearling esclusi);
1 di muflone maschio (piccoli esclusi);
1 di coturnice;
5 di lepre europea;
c) carniere giornaliero massimo di fauna selvatica migratoria: 25 capi giornalieri di cui non più di:
10 allodole;
5 quaglie;
10 canapiglie;
5 codoni;
5 morette;
5 tortore;
3 beccacce;
d) carniere stagionale massimo di fauna selvatica migratoria: 425 capi stagionali complessivi di cui non più di:
50 allodole;
25 quaglie;
25 codoni;
50 canapiglie;
15 morette;
15 tortore:
20 beccacce
.
8. CARNIERE IN PRE APERTURA PER LE SPECIE TORTORA E COLOMBACCIO Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora e Colombaccio (giornate 1 e 3 settembre 2022) è pari rispettivamente a: 5 capi e 10 capi.
9. NORME SPECIFICHE PER LE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE
La caccia nelle Aziende Faunistico Venatorie è regolamentata secondo quanto stabilito dal Calendario Venatorio Regionale. La caccia agli ungulati nelle Aziende Faunistico Venatorie è regolamentata come al punto 4.
10. ALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E USO DEI CANI DA CACCIA
E’ consentito allenare ed addestrare i cani da caccia nel territorio delle rispettive Riserve, limitatamente ai soci o a persone autorizzate dal Presidente, al di fuori delle zone di cui all’art. 18, comma 1, della L.R. n. 50/1993, dal 21 agosto al 11 settembre 2022, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.
Nei Siti della Rete Natura 2000 codice IT3230003-05-06-17-22-25-26-27-31-35-43-60-63-78-80-81-84-86-89, IT3240003-24, nonché in tutte le ZPS come previsto al successivo punto 14, lettera e), è consentito allenare ed addestrare i cani da caccia a partire dal giorno 1 settembre 2022.
E’ consentito, durante l’esercizio venatorio, l’uso dei cani da caccia in numero non superiore a due per cacciatore e a quattro per due o più cacciatori.
L’uso del cane segugio è consentito per la sola caccia alla lepre europea, alla lepre bianca ed alla volpe e fino alla data del 30 novembre 2022.
Dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023, l’uso del cane segugio e del cane da tana è concesso esclusivamente per la caccia alla volpe, è subordinato all’autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Presidente della Riserva ed è eventualmente consentito anche su terreno coperto da neve.
L’uso del cane da ferma o da riporto è consentito fino al 31 dicembre 2022; nel mese di gennaio 2023 è consentito per la sola caccia alla beccaccia e fino alla data di chiusura della caccia alla medesima, fissata dal Calendario Venatorio regionale al 19 gennaio 2023.
E’ vietato l’uso di qualsiasi razza di cane quando il terreno è in tutto, o per la maggior parte, coperto di neve, ad eccezione:
• del cane da traccia, iscritto nell’apposito albo provinciale, utilizzato per la ricerca del selvatico ferito;
• del cane da seguita o da tana utilizzato esclusivamente per la caccia alla volpe, dal 1° dicembre 2022, secondo quanto stabilito dalla precedente apposita disposizione;
• del cane da seguita utilizzato per la caccia alla lepre bianca;
• del cane da ferma o da riporto per la caccia al fagiano di monte maschio.
Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia vagante.
11. NORME PER LA CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2023
Dal 1° gennaio 2023 la caccia vagante è consentita esclusivamente per il prelievo selettivo degli ungulati, per la caccia alla volpe e per quella alla beccaccia, fino ai rispettivi termini stabiliti dai precedenti punti 3 e 4.
Dal 1° gennaio 2023 l’abbattimento della ghiandaia, della gazza, della cornacchia nera, della cornacchia grigia, del tordo bottaccio, del tordo sassello, della cesena e del colombaccio è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo o precario preventivamente denunciato per iscritto al Presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta. Da tale data, l’accesso all’appostamento temporaneo o precario è consentito esclusivamente con fucile scarico ed in custodia.
12. NORME PER LA CACCIA SU TERRENI COPERTI DA NEVE
E’ vietato cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve, fatta eccezione per il prelievo selettivo degli ungulati, per la
caccia alla volpe, al fagiano di monte maschio, alla lepre bianca.
13. ULTERIORI DIVIETI
E’ Vietato:
a) esercitare la caccia nelle oasi di rifugio, riproduzione e sosta, così come individuate dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 ed in tutte le aree in cui comunque non è consentita l’attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
b) praticare la caccia nei terreni in attività di coltivazione, quando ciò possa apportare danno effettivo alle colture;
c) l’uso del cane segugio e da tana dal 1° dicembre 2022, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 10;
d) l’uso di munizione intera per la caccia ai tetraonidi, alla lepre europea ed alla lepre bianca.
14. LIMITAZIONI DELL’ATTIVITA’ VENATORIA E DELL’ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria 2022/23 in tutte le ZPS del territorio provinciale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 3, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula),
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedure di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus);
g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli ungulati nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:
MACROAREA: Zona faunistica delle Alpi BL
PROVINCIA: BL
GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria con inizio lo 01.01.2023: domenica
GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria comprese tra il 02.01.2023
ed il 29.01.2023: sabato e domenica
GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria con inizio lo 30.01.2023: lunedì
15. NORME TECNICHE
La Riserva può apportare ulteriori restrizioni all’esercizio venatorio, limitatamente ai casi previsti dall’art. 2 bis parte amministrativa del Regolamento Provinciale, a valere nell’ambito del proprio territorio.
Non saranno considerate restrizioni relative alla caccia al cervo in preapertura (21/08-15/09/2022) .
Le restrizioni devono obbligatoriamente pervenire all’Amministrazione Provinciale, sul modello appositamente predisposto, entro e non oltre martedì 16 agosto 2022 all’indirizzo poliziaprovinciale.provincia.belluno@pecveneto.it. Oltre tale data non verranno valutate ulteriori restrizioni.
In caso di silenzio dell’Amministrazione, oltre sette giorni dal termine sopra indicato, le restrizioni si intendono approvate.
16. ALTRE DISPOSIZIONI
Si auspica l’utilizzo di munizioni atossiche nel prelievo selettivo degli ungulati al fine di giungere ad una totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si rimanda alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al Calendario venatorio regionale.
Il Presidente
Roberto Padrin