Regolamento per la disciplina della caccia

Regolamento per la disciplina della caccia nelle riserve alpine della Provincia di Belluno.


Parte amministrativa

ART.1 – COMPRENSORI ALPINI

I. Il territorio della provincia di Belluno destinato alla pianificazione faunistico-venatoria ed individuato secondo i criteri di cui all’art. 8 comma I e art. 23 comma II della L.R. n. 50/93 è ripartito in Comprensori alpini.

II. I Comprensori alpini sono individuati dal Piano faunistico venatorio provinciale.

III. Ogni Comprensorio alpino è costituito in Riserva alpina di caccia secondo gli usi e le consuetudini della provincia di Belluno.

IV. Il territorio della Riserva coincide di norma con quello comunale, salvo quanto stabilito dal Piano faunistico-venatorio provinciale.

V. Le Riserve tra loro confinanti possono sottoporre al Presidente della Provincia richiesta di consorziarsi con deliberazione adottata dalle rispettive assemblee a maggioranza assoluta dei componenti.

VI. Il Presidente della Provincia decide entro sessanta giorni dal ricevimento.

VII. Le norme concernenti la disciplina delle Riserve di cui al presente regolamento si applicano anche ai consorzi di Riserve.

ART. 2 – RISERVE ALPINE DI CACCIA

I. La Riserva alpina di caccia è una associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro, tra i cacciatori che ottengono l’iscrizione al corrispondente Comprensorio alpino ai sensi dell’art. 23 della della L.R. n. 50/93 e delle norme del presente regolamento.

II. La Riserva attua, nel quadro della pianificazione regionale e provinciale, la programmazione
dell’esercizio venatorio e la gestione della fauna selvatica nell’ambito del corrispondente Comprensorio.

III. In particolare la Riserva:

  1. provvede alla ammissione ed iscrizione dei cacciatori soci ed alla tenuta del relativo registro;
  2. attua la gestione tecnica ed amministrativa del Comprensorio alpino;
  3. rilascia i permessi d’ospite;
  4. collabora con il Corpo di Polizia provinciale ed il Distretto venatorio alla attuazione dei censimenti della fauna selvatica;
  5. fissa i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalla legge, dal regolamento provinciale e dal calendario venatorio provinciale, anche approvando restrizioni a quest’ultimo;
  6. attua iniziative finalizzate alla promozione dell’allenamento e dell’addestramento dei cani e delle gare cinofile;
  7. promuove e realizza interventi di ripristino ambientale e di miglioramento degli habitat della fauna selvatica;
  8. provvede alla gestione dei piani di ripopolamento e di reintroduzione della fauna selvatica autoctona secondo le indicazioni del Piano faunistico venatorio provinciale;
  9. concorre, anche con propri agenti, alla vigilanza venatoria;
  10. controlla l’attività dei soci della Riserva, adottando i relativi provvedimenti disciplinari, salvo delega dell’esercizio del potere disciplinare alla Provincia;
  11. adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla conservazione della tipica fauna alpina ed alla gestione corretta del prelievo venatorio;
  12. cura la tabellazione del territorio della Riserva ex art. 24, comma VIII, L. R. n. 50/93 con la
    collaborazione della Provincia;
  13. esprime parere in merito alla istituzione nell’ambito del Comprensorio di competenza, delle strutture di iniziativa privata di cui agli artt. 29, 30, 31 della L.R. n. 50/93;
  14. collabora per l’assistenza alla fauna selvatica.

IV. Nella attuazione dei compiti previsti dal precedente comma la Riserva può avvalersi anche di personale dipendente o convenzionato.

V. L’Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta può istituire, d’intesa con la Provincia, aree di divieto di caccia anche per singola specie della durata minima di due anni. Qualora dette aree siano istituite per una durata di almeno cinque anni e con divieto generale di caccia a
tutte le specie, la loro superficie viene dedotta da quella utile alla caccia, ai sensi del seguente art. 7 comma

II. Alla scadenza la stessa superficie viene riportata in incremento.

VI. L’Assemblea dei soci, a maggioranza relativa, può approvare inoltre un regolamento interno,
limitatamente all’esercizio dell’attività venatoria la cui violazione potrà essere punita con sanzioni disciplinari.

ART. 2 bis. – RESTRIZIONI DI RISERVA

I. Fermo restando le competenze dell’Assemblea in ordine alla pianificazione dei prelievi, ai sensi dell’art. 12, il Comitato direttivo della Riserva può apportare annualmente restrizioni al Calendario venatorio provinciale, limitatamente ai seguenti argomenti elencati nel modello predisposto dalla Provincia:

  1. Periodi e/o giornate e/o orari in cui è consentito l’esercizio venatorio, anche per singola specie
  2. capi in piano di abbattimento;
  3. carniere massimo giornaliero;
  4. carniere massimo stagionale;
  5. zone precluse alla caccia, anche per singola specie;
  6. impiego dei cani;
  7. criteri e modalità di svolgimento dell’esercizio venatorio (artt. 5 e 7 r.p.);
  8. caccia differenziata (art. 13 r.p.);
  9. obbligo di denuncia dello sparo dei colpi a palla.

II. Le restrizioni devono pervenire alla Provincia, comprensive del verbale di approvazione, entro il termine stabilito dal Calendario venatorio e si intendono approvate decorsi 7 giorni, salvo diversa comunicazione.

III. Le restrizioni accolte dalla Provincia integrano il calendario venatorio provinciale e la loro violazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per la violazione dello stesso.

ART. 3 – STATUTO DELLA RISERVA ALPINA

I. Ciascuna Riserva adotta il proprio statuto sulla base dello statuto tipo di cui all’allegato A) del presente regolamento.

II. Lo statuto e le eventuali modifiche sono approvati dall’Assemblea dei soci della Riserva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci componenti ed è approvato dal Presidente della Provincia nei successivi 60 giorni.

III. Decorso tale termine, in difetto di altre determinazioni, lo statuto s’intende senz’altro approvato.

IV. La Riserva, recepisce nello statuto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative mediante presa d’atto in Assemblea.

V. Sono Organi della Riserva:

  1. il Presidente;
  2. il Comitato direttivo;
  3. l’Assemblea dei soci;
  4. il Collegio dei revisori dei conti.

VI. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente regolamento e tenuto conto delle consuetudini locali, stabilisce le norme per l’organizzazione dell’associazione, determinando le attribuzioni dei vari organi, le norme di funzionamento, l’eventuale organizzazione degli uffici e del personale, i doveri ed i diritti dei soci.

VII. Il Comitato direttivo di Riserva, nominato dal Presidente della Provincia, è composto, incluso il
Presidente, da non meno di tre e non più di undici cacciatori, eletti fra i soci della Riserva ed è integrato da un rappresentante delle Associazioni ambientaliste, da un rappresentante delle Associazioni agricole e da un rappresentante degli Enti locali interessati.

VIII. Per le Associazioni ambientaliste ed agricole e per il rappresentante degli Enti locali o delle Regole è previsto oltre al membro effettivo un supplente che può partecipare alle sedute del Comitato, anche in presenza del membro effettivo, senza diritto di parola e di voto.

ART. 4 – DISTRETTO VENATORIO

I. Il Distretto venatorio, il cui ambito territoriale è determinato dall’Amministrazione provinciale, è costituito dall’Assemblea dei Presidenti delle Riserve che vi fanno parte.

II. I Distretti venatori svolgono, in particolare:

  • attività consultiva e propositiva nelle materie concernenti la programmazione faunistico-venatoria, i Regolamenti provinciali, il Calendario venatorio provinciale ed il relativo Disciplinare tecnico;
  • l’organizzazione delle valutazioni dei trofei e l’insediamento della Commissione di valutazione;
  • l’organizzazione della mostra dei trofei;
  • il coordinamento dei censimenti degli ungulati e dei galliformi;
  • il coordinamento delle attività propositive delle Riserve interessate inerenti tutti gli aspetti gestionali legati all’esercizio venatorio ed eventuali altre funzioni delegate dalle stesse.

III. Sono Organi del Distretto:

  1. l’Assemblea dei Presidenti di Riserva;
  2. il Presidente;

IV. L’Assemblea viene riunita su iniziativa del Presidente del Distretto, dell’Amministrazione provinciale o di almeno un terzo dei componenti della stessa e le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

V. Il Presidente del Distretto è eletto ogni 5 anni tra i Presidenti delle Riserve che vi fanno parte, a
maggioranza assoluta. Lo stesso decade qualora venga meno la sua qualifica di Presidente di Riserva, ovvero in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta.
Con votazione unanime, a scrutinio segreto, può essere eletto Presidente di Distretto anche persona diversa da un Presidente di Riserva.

VI. Il funzionamento e l’organizzazione interna del Distretto venatorio sono stabiliti con apposito
Regolamento approvato dalla maggioranza dei Presidenti di Riserva che vi fanno parte. Il Regolamento è trasmesso alla Provincia ed è approvato decorsi 30 giorni, salvo diversa disposizione.

ART. 5 – CONFERENZA DEI DISTRETTI VENATORI

I. La Conferenza dei Distretti venatori è costituita dai Presidenti di Distretto.

II. Raccoglie e coordina le proposte dei Distretti e funge da Organo di raccordo tra i Distretti e nei confronti dell’Amministrazione provinciale.

III. La Conferenza dei Distretti è presieduta da un Coordinatore, eletto ogni 5 anni tra i Presidenti dei Distretti venatori, a maggioranza assoluta. Il Coordinatore decade in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata a maggioranza assoluta, ovvero qualora venga meno la sua qualifica di Presidente di Distretto.

IV. La Conferenza viene riunita per iniziativa del Coordinatore dei Distretti, dell’Amministrazione provinciale o di almeno un terzo dei componenti della stessa.

ART. 6 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

I. L’esercizio dell’attività venatoria nel territorio delle Riserve è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti negli artt. 14 e 15 della L.R. n. 50/93 e all’iscrizione nella Riserva.

II. Sono inoltre ammessi ad esercitare la caccia nel territorio della Riserva i cacciatori muniti di permesso d’ospite rilasciato dalla Riserva.

III. L’esercizio dell’attività venatoria in Riserva è disciplinato dalla L. n. 157/92, dalla L.R. n. 50/93, dall’apposito regolamento provinciale, dal calendario venatorio, dallo statuto e dalle restrizioni al calendario venatorio provinciale approvate dalla Riserva.

ART. 7 – DIRITTO DI ACCESSO ALLA RISERVA ALPINA

I. I titolari di licenza di caccia, che abbiano conseguito l’abilitazione ai sensi dell’art. 15 comma V L.R. n.50/93 presso l’Amministrazione provinciale di Belluno, possono essere soci di una sola delle Riserve o Consorzio di Riserve istituiti ai sensi dei precedenti articoli.

I bis Per il mantenimento dell’iscrizione alla riserva è necessario, oltre a quanto previsto dall’art. 11 comma IV, il possesso della licenza di porto di fucile. Durante il periodo di sospensione della licenza di porto di fucile, stabilito dalla competente Autorità, il socio mantiene la qualifica, con obbligo di versare la quota associativa annuale. Alla scadenza del porto di fucile il cacciatore, per mantenere l’iscrizione alla riserva, deve presentare domanda di rinnovo alla competente Autorità non oltre i tre mesi successivi, dandone comunicazione alla Riserva.

II. L’indice di densità massima ha validità cinque anni e può essere modificato dall’Amministrazione
provinciale, sentite la Riserva o le Riserve interessate, per consistenti variazioni della superficie utile alla caccia.

III. L’accesso alla Riserva è consentito nei limiti della disponibilità di posti stabiliti in base all’indice di densità massima fissato dal Piano faunistico provinciale o dalle eventuali deroghe deliberate ai sensi dell’art. 24 comma VI della L.R. n. 50/93.

IV. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato direttivo della Riserva stabilisce il numero di soci da ammettere, o complessivi della Riserva, per la stagione venatoria successiva con i limiti indicati nei commi precedenti; stabilisce inoltre, con il medesimo provvedimento, i criteri inerenti le priorità per l’ammissione dei soci in deroga.

V. L’ammissione alla Riserva viene deliberata nel rispetto delle seguenti priorità:

  1. avere, al momento della presentazione della domanda, la residenza continuativa nel territorio della Riserva da almeno 10 anni;
  2. avere, al momento della presentazione della domanda, la residenza nel territorio della Riserva ed essere stato da almeno 10 anni residente in provincia di Belluno;
  3. avere, al momento della presentazione della domanda, la residenza continuativa da almeno 10 anni in Provincia di Belluno con preferenza per i residenti nel territorio delle Riserve che hanno raggiunto l’indice di densità massima;
  4. essere già stato socio della medesima Riserva per almeno cinque anni;
  5. avere avuto la residenza alla nascita e la residenza per almeno dieci anni, anche in modo non
    continuato, nel territorio della Riserva;
  6. essere residenti nel territorio della Riserva da meno di dieci anni;
  7. Essere residente nel territorio della Provincia da meno di 10 anni.
  8. possedere da almeno dieci anni un fondo agricolo e in attività di coltivazione insistente nella Riserva;
  9. avere la residenza in altri comuni che confinano con la provincia di Belluno.

VI. A parità di requisiti saranno preferiti coloro che abbiano una maggiore anzianità di residenza nel territorio della Riserva, intesa come la più lontana data di prima iscrizione all’anagrafe del relativo comune.

VII. Le deroghe ai sensi dell’art. 24 comma VI della L.R. n. 50/93 sono ammesse solo con riguardo a
domande di iscrizione di cacciatori residenti nel territorio della Riserva.

VIII. Le Riserve che non hanno raggiunto la densità venatoria massima stabilito dal piano faunistico devono iscrivere i cacciatori che ne facciano richiesta, fino al raggiungimento dell’80% del numero previsto dal Piano, nel rispetto delle priorità indicate al comma V.

IX. L’iscrizione alla Riserva potrà essere rifiutata ai cacciatori che nei sei anni precedenti abbiano subito sanzioni penali, amministrative o disciplinari con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo, per gravi violazioni sulle norme della caccia.

X. Il cacciatore che abbia subito un provvedimento disciplinare di espulsione dalla Riserva in cui risulta iscritto non può più essere riammesso alla stessa per un periodo minimo di dieci anni.

ART. 8 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE

I. La domanda d’iscrizione indirizzata al Presidente della Riserva, sarà redatta da ogni richiedente su modulo predisposto dalla Provincia, od in carta libera purché completata in ogni sua parte essenziale ai fini della verifica del possesso dei requisiti e delle priorità regolamentari.

II. Il possesso dei requisiti e delle condizioni richieste nella domanda di ammissione, saranno certificate ed autenticate ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).

III. Le dichiarazioni mendaci, oltre che comportare le conseguenze previste dalla legge determinano il rigetto della domanda o la decadenza della qualità di socio.

IV. L’inosservanza degli adempimenti indicati ai commi I, II del presente articolo, comporta l’invalidità della domanda.

V. La domanda dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno alla Riserva alla quale si chiede di essere ammessi, che dovrà esprimere su di essa un parere obbligatorio motivato in forma chiara che dovrà risultare dal verbale della seduta, circa le ragioni ed i criteri applicati nel valutare la stessa.

VI. Il Presidente provvede sulle domande entro il 10 marzo di ogni anno dandone comunicazione scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all’interessato, entro i successivi 20 giorni. Qualora il Presidente non provveda entro il termine stabilito la domanda si intende accolta in tutte quelle Riserve che non abbiano superato l’indice massimo di densità venatoria; nelle altre Riserve la domanda si intende comunque respinta.

VII. Contro il provvedimento di eventuale rigetto della domanda è ammesso ricorso alla Provincia entro e non oltre il 15 aprile, a pena di decadenza.

VIII. Il procedimento amministrativo si conclude entro 90 giorni dal suo avvio, con apposito provvedimento, comunicato all’interessato e alla Riserva.

IX. La Provincia, nell’esaminare i ricorsi, accerta eventuali irregolarità.

X. In tal caso si procede alla riformulazione della graduatoria dei richiedenti secondo i criteri stabiliti dall’art. 7, fermo restando, comunque, il numero dei soci da ammettere prefissato dalla Riserva ai sensi del comma V del succitato art. 7.

XI. Il Presidente della Riserva provvede in conformità.

XII. Il socio ammesso dovrà versare alla Riserva entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, a pena di decadenza, la quota associativa prevista.

XIII. La Riserva provvede all’iscrizione del socio nel registro, adempiute le formalità previste dallo statuto.

XIV. Il Presidente della Riserva trasmette alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno copia del registro aggiornato degli iscritti alla Riserva corredato con la documentazione concernente i nuovi soci.

XV. La Provincia effettua il controllo della regolarità delle nuove iscrizioni e, ove ricorrano violazioni delle norme di ammissione, provvede in via sostitutiva.

ART. 9 – TESSERA ASSOCIATIVA

I. Al socio viene consegnata apposita tessera associativa della Riserva; il socio è tenuto ad averla sempre con sé durante l’attività venatoria.

ART. 10 – QUOTE ASSOCIATIVE DI PRIMA ISCRIZIONE

I. Ciascuna Riserva determina la quota di prima iscrizione dei soci comprensiva del costo della tessera di associazione alla Riserva, del contributo per la costituzione del fondo sociale e della quota associativa annuale di cui all’art. 11. La quota di prima iscrizione non potrà comunque essere superiore di 5 volte rispetto all’importo della quota annuale di Riserva.

ART. 11 – QUOTA ANNUALE DI RISERVA

I. Ciascuna Riserva fissa entro il 30 novembre di ogni anno, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla L.R. n.50/93, l’ammontare della quota associativa dovuta da ciascun socio per il concorso nelle spese di gestione della Riserva nell’anno successivo.

II. La Riserva, nell’ambito della pianificazione dei prelievi può prevedere delle quote aggiuntive anche differenziate per singola specie.

III. La quota associativa annuale include anche il contributo previsto dall’art. 21 commi XI e XII della L.R. n.50/1993.

IV. Il mancato versamento da parte del socio della quota associativa annuale entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno, determina la decadenza della qualità di socio, che va dichiarata dal Presidente della Riserva mediante comunicazione scritta all’interessato entro e non oltre il 30 marzo dell’anno in cui non è avvenuto il pagamento.

ART. 12 – PERMESSI D’OSPITE

I. Salvo quanto sancito nel comma III è facoltà delle Riserve concedere permessi d’ospite a cacciatori che presentino richiesta al Presidente di Riserva.

II. I permessi d’ospite sono di tre tipi:

  • permesso giornaliero alla stanziale;
  • permesso giornaliero alla migratoria;
  • permesso annuale per i residenti nel territorio della Riserva che non siano già soci di altre Riserve della provincia di Belluno e purché la Riserva abbia superato l’indice massimo di densità venatoria, ad un costo non superiore a quello dell’associazione.

III. Il Comitato direttivo decide il numero di permessi da rilasciare, le modalità di rilascio ed il relativo costo garantendo il rilascio del permesso annuale a tutti i cacciatori residenti nel territorio della Riserva da almeno 10 anni, ad un costo uniformato a quello della quota associativa. I permessi di cui al comma II non potranno essere rilasciati ai soci, durante il periodo di sospensione dalla qualifica di socio. Tale permesso annuale potrà essere rifiutato ai cacciatori che abbiano subito, nei sei anni precedenti alla domanda, sanzioni penali o amministrative per violazioni alle norme sulla caccia. Il Permesso potrà essere ritirato nel corso dell’anno al cacciatore che incorra in sanzioni penali o amministrative relative all’attività venatoria.

IV. Per il rilascio dei permessi annuali i cacciatori interessati devono far pervenire apposita domanda scritta alla Riserva entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. La domanda dei cacciatori residenti nella Riserva da almeno 10 anni deve contenere apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti; il mancato riscontro dei requisiti dichiarati potrà comportare il ritiro del permesso eventualmente già rilasciato. I permessi annuali concessi devono essere comunicati dalla Riserva alla Provincia e, se di numero inferiore rispetto al numero complessivo delle richieste, devono essere rilasciati seguendo l’ordine di anzianità di residenza anagrafica dei richiedenti.

V. Sul permesso dovrà essere indicato il nominativo dell’ospite, la data di uscita, la/le specie cacciata/e, e l’eventuale nominativo del socio accompagnatore; non sono ammesse correzioni.

VI. I capi abbattuti sono detratti dal piano di abbattimento.

VII. Il Presidente di Riserva ha la facoltà di concedere i permessi con l’obbligo dell’accompagnamento; in tal caso l’ospite, durante l’intera attività venatoria, dovrà essere continuamente accompagnato da un socio della Riserva.

ART. 13 – BILANCIO

I. Ciascuna Riserva approva annualmente, secondo quanto previsto dallo statuto, il bilancio preventivo e consuntivo.

II. Il bilancio consuntivo è soggetto a verifica da parte dei Revisori dei conti.

III. Copia del bilancio preventivo e consuntivo, con allegata la relazione dei Revisori, è inviata alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

I. La Provincia attua le competenze ad essa attribuite dalla L. n. 157/92 e dalla L.R. n. 50/93 mediante i propri uffici e, limitatamente alle funzioni indicate al precedente art. 2, tramite le Riserve alpine di caccia.

II. La Provincia esercita la vigilanza ed il controllo sugli organi e sugli atti delle Riserve in relazione alla necessità di tutelare e proteggere il patrimonio faunistico provinciale e di assicurare una corretta attività venatoria.

III. A tale scopo:

  1. approva lo statuto di ciascuna Riserva ai sensi del precedente art. 3;
  2. vigila sulla corretta esecuzione dell’elezione degli organi di Riserva;
  3. vigila sul funzionamento degli organi della Riserva;
  4. controlla i bilanci preventivi e consuntivi;
  5. verifica il perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano faunistico venatorio provinciale e vigila sulla attuazione dei piani di abbattimento, dei piani di ripopolamento e dei piani di ripristino ambientale;
  6. provvede in materia di sanzioni disciplinari su delega delle Riserve;
  7. impartisce direttive sull’attuazione dei compiti previsti dal comma III del precedente art. 2.

IV. In caso di mancata approvazione del bilancio, nei termini stabiliti dal regolamento o di grave ritardo o di mancata adozione degli altri atti fondamentali della Riserva, la Provincia nomina, con decreto del Presidente, un commissario ad acta che provvede agli adempimenti nel termine di 90 giorni.

V. In caso di ripetute e/o gravi violazioni di legge o di regolamento, di manifesta inattività o di contrasto permanente degli organi della Riserva la Provincia provvede, con delibera del Presidente della Provincia, allo scioglimento degli organi ed indice nuove elezioni, nominando al contempo un Commissario generale per la gestione provvisoria della Riserva.

VI. Il Presidente della Riserva che ha subito il commissariamento generale non è rieleggibile alla carica per un periodo di cinque anni, a decorrere dall’effettuazione delle nuove elezioni.

ART. 15 – SANZIONI DISCIPLINARI

I. Fatte salve le sanzioni previste dalla L. n. 157/92 e dall’art. 35 della L.R. n. 50/93, le violazioni delle norme di legge, del regolamento provinciale e delle restrizioni di Riserva approvate che disciplinano l’attività venatoria nelle Riserve della provincia di Belluno possono comportare l’irrogazione, a carico dei soci delle Riserve, delle sanzioni disciplinari previste nei singoli statuti di Riserva. Tali sanzioni sono applicate ogni qualvolta la violazione sia commessa nel territorio della provincia di Belluno.

ART. 16 – DELEGA DEL POTERE E SUO ESERCIZIO

I. Le Riserve possono delegare la Provincia all’esercizio del potere disciplinare.

II. In caso di delega, la Commissione per l’esercizio del potere disciplinare in materia di caccia indica, con apposito atto, le fattispecie nelle quali dare avvio al procedimento disciplinare, determinando le relative sanzioni nel limite minimo e massimo.

III. Tutti gli adempimenti inerenti i procedimenti disciplinari sono curati dal Servizio sanzioni, compresa la segreteria della Commissione.

ART. 17 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

I. In caso di delega dell’esercizio del potere disciplinare alla Provincia, gli Organi accertatori o il Presidente della Riserva, ogni qualvolta vengano a conoscenza di violazioni commesse da cacciatori soci delle Riserve, che possono comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dall’art. 16, ne danno segnalazione all’Ufficio sanzioni della Provincia.

II. Nel caso in cui la segnalazione riguardi fattispecie diverse da quelle previste dallZ Commissione, a norma dell’art. 16, la stessa è archiviata d’ufficio.

III. Salvo quanto previsto al comma precedente, l’Ufficio sanzioni, nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle segnalazione, avvia il procedimento disciplinare, formulando la contestazione al socio e informandone al contempo la Riserva.

IV. Nel caso in cui il medesimo fatto costituisca illecito penale e/o amministrativo, il termine di 60 giorni decorre dalla data di avvenuta conoscenza da parte dell’Ufficio sanzioni della definizione del procedimento penale e/o amministrativo.

V. Al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il socio può presentare alla Provincia scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla Commissione di cui all’articolo precedente entro i termini previsti.

VI. Trascorsi i termini, il fascicolo viene iscritto all’ordine del giorno della Commissione.

VII. Alla trattazione del caso è invitato il Presidente della Riserva di appartenenza del socio senza diritto di voto.

VIII. La Commissione compie le audizioni e può disporre ulteriori accertamenti, laddove non ritenga
completa l’istruttoria.

IX. La Commissione, esaminati i documenti, gli scritti difensivi e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, determina la sanzione disciplinare oppure dispone l’archiviazione del procedimento. La decisione è trasmessa al dirigente competente che la recepisce, adottando apposito provvedimento.

X. Il provvedimento viene comunicato all’interessato e alla Riserva di appartenenza, che provvede a iscrivere l’eventuale sanzione disciplinare irrogata nel registro dei soci e sulla tessera del socio.

XI. Il procedimento disciplinare si conclude nel termine di 90 giorni dal suo avvio

Regolamento caccia – Parte Tecnica

ART. 1 – PRINCIPI

I. La disciplina dell’esercizio venatorio nel territorio della provincia di Belluno, interamente compreso in zona faunistica delle Alpi, si uniforma ai principi contenuti nelle direttive CEE, nelle convenzioni di Parigi e Berna, nella L. n. 157/92 e nella L.R. n. 50/93 ed è finalizzata alla tutela della specifica fauna alpina, alla conservazione delle specie e degli habitat naturali.

II. L’esercizio venatorio si svolge secondo criteri di programmazione e di autogestione delle risorse,
individuati dal Piano faunistico venatorio.

ART. 2 – CALENDARIO VENATORIO

I. Il Presidente della Provincia pubblica e divulga entro il 31 luglio di ogni anno il calendario venatorio.

II. Esso contiene, secondo quanto previsto dall’art. 16 della L.R. n. 50/93, il piano di abbattimento, che sarà formulato secondo i principi del disciplinare tecnico di cui all’art. 4, per le seguenti specie:

  1.  Cervo (Cervus elaphus)
  2. Camoscio (Rupicapra rupicapra)
  3. Capriolo (Capreolus capreolus)
  4. Muflone (Ovis aries)
  5. Daino (Dama dama)
  6. Cinghiale (Sus scrofa)
  7. Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
  8. Pernice bianca (Lagopus mutus)
  9. Coturnice (Alectoris graeca)
  10. Lepre bianca (Lepus timidus)
  11. Lepre comune (Lepus europaeus).

ART. 3 – IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA

I. L’immissione di fauna selvatica nel territorio provinciale deve essere autorizzata dalla Provincia in sintonia con quanto previsto dal proprio Piano faunistico.

ART. 4 – INDIRIZZI GESTIONALI

I. La gestione faunistico-venatoria si propone di favorire la tutela e la conservazione del patrimonio
faunistico di ogni Riserva, in equilibrio con il territorio ed il suo ambiente, di perseguire un’armonica proporzione numerica tra i sessi ed una corretta struttura tra le classi sociali.

II. A tal scopo, il Presidente della Provincia, sentita la Commissione faunistico-venatoria provinciale, con proprio Decreto emana un Disciplinare tecnico per la stesura dei piani di abbattimento e di specifici indirizzi gestionali nonché per l’indicazione delle densità minime necessarie per consentire il prelievo venatorio, in sintonia con quanto previsto dal proprio Piano faunistico. Determina altresì gli eventuali correttivi per il mancato rispetto del piano di abbattimento.

II bis. Il disciplinare può contenere eventuali disposizioni di carattere tecnico necessarie per la corretta gestione del patrimonio faunistico e dell’attività venatoria.

III. Il Disciplinare fornisce anche delle disposizioni etiche per il prelievo.

ART. 5 – MODALITA’ PER IL PRELIEVO DEL CAPRIOLO, CAMOSCIO, CERVO, DAINO E MUFLONE

I. La caccia al capriolo, camoscio, cervo, daino e muflone in provincia di Belluno è esercitata
esclusivamente con il metodo selettivo, basato su piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, senza l’ausilio dei cani, all’aspetto o alla cerca, anche su terreno coperto di neve, con fucile con canna ad anima rigata munito di ottica.

II. Il prelievo dei sopraindicati ungulati nelle Riserve di caccia della provincia di Belluno è consentito ai cacciatori in possesso di relativo permesso rilasciato dal Presidente della Riserva di appartenenza od ospitante, limitatamente agli esemplari indicati nello stesso, in conformità alla pianificazione adottata dall’Assemblea. Il permesso è fornito dalla Provincia e deve riportare le seguenti indicazioni: Riserva, specie e, ove il caso, il nome del cacciatore, il sesso, la classe di età, per il camoscio potrà essere aggiunto il gruppo montuoso e per il cervo il comprensorio.

II Bis. Alle Riserve che nella precedente stagione venatoria non abbiano raggiunto il 70% del piano di abbattimento del camoscio, i permessi per la specie sono assegnati dalla Provincia in numero pari al numero dei capi concessi dal piano di abbattimento. Al fine di non incorrere in tale limitazione la Riserva deve aver optato per l’assegnazione del capo di camoscio. Per assegnazione del capo si intende ogni sistema di gestione dei permessi di caccia alla specie che non consenta il superamento, per ogni singola classe, del piano di abbattimento concesso alla Riserva. Il sistema di gestione scelto deve essere stato comunicato alla Provincia prima dell’inizio della stagione venatoria.

III. La caccia a tutti gli ungulati ad eccezione del maschio di capriolo e di daino è consentita solamente agli esperti selezionatori iscritti all’albo provinciale per la relativa specie e ai cacciatori accompagnati da un esperto selezionatore iscritto all’albo provinciale per le relativa specie o da un agente del Corpo di Polizia provinciale.

IV. L’accompagnamento da parte di esperto non socio di Riserva deve essere autorizzato per iscritto dal Presidente della stessa.

V. Al fine di coordinare il prelievo e l’attività degli esperti selezionatori, il Presidente ha facoltà di
organizzare le uscite mediante avviso in bacheca. Il Comitato Direttivo della Riserva stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio, integrando il calendario venatorio provinciale con le restrizioni di Riserva.

VI E’ vietato l’abbattimento di femmine di ungulato allattanti fuori dai periodi indicati negli Indirizzi gestionali per i prelievi venatori, contenuti nel disciplinare tecnico previsto dal comma II dell’art. 4 Parte tecnica del presente regolamento. La violazione di tale norma comporta la sospensione dell’esperto selezionatore dall’albo per la singola specie per una stagione venatoria e l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione del presente regolamento.

ART. 5 Bis SISTEMA SANZIONATORIO PER IL MANCATO RISPETTO DELLE CLASSI DI ETA’ DEGLI
UNGULATI.

I Gli Indirizzi gestionali per i prelievi venatori, contenuti nel disciplinare tecnico previsto dal comma II dell’art. 4 – parte tecnica del presente Regolamento determinano le classi di età, le percentuali di prelievo e le tolleranze di errore ammesse nel prelievo degli ungulati, oltre che il punteggio da detrarre in caso di errore negli abbattimenti.

II A decorrere dalla stagione venatoria 2017/18 ad ogni selezionatore è attribuita una riserva iniziale di 10 punti per ogni specie per la quale sia autorizzato.

III L’ufficio caccia della Provincia mantiene ed aggiorna un registro informatico del punteggio attribuito ad ogni selezionatore.

IV L’errore nell’abbattimento di un capo che non rispetti la classe di età assegnata o disponibile, accertato con le modalità del comma XI, effettuato su indicazione o ad opera del selezionatore, comporterà la detrazione di un numero di punti a carico del selezionatore medesimo secondo le indicazioni della tabella contenuta nel disciplinate tecnico.

V Esaurita la riserva a disposizione con il raggiungimento dei 10 punti, il selezionatore che ha commesso l’errore di valutazione viene sospeso dall’albo di cui al comma I del successivo art. 6 per il periodo di due anni, relativamente alla specie che ha determinato la riduzione del punteggio e verrà negato, per una stagione venatoria, il permesso per la caccia alla specie medesima.

VI Trascorso il periodo di sospensione il punteggio viene reintegrato alla quota iniziale di dieci punti. 

VII Trascorso un periodo di cinque anni dall’ultimo errore commesso, che non abbia comportato la
sospensione dall’iscrizione all’albo, il punteggio, ancorchè ridotto in precedenza, verrà nuovamente
reintegrato alla quantità iniziale di 10 punti.

VIII All’esperto selezionatore che ha subito la sospensione e che incorre, nell’arco dei successivi cinque anni, in ulteriori violazioni che comportano una nuova sospensione per la medesima specie, viene revocata l’iscrizione all’albo per quella specie, ai sensi del comma V del successivo art. 6. Per l’ulteriore iscrizione all’albo si seguono le disposizione del comma IX del successivo art. 6

IX Nel caso di errore di classe di età causato da errata indicazione da parte dell’esperto non si applica alcuna sanzione amministrativa a carico del medesimo ma solo la detrazione dei punti come sopra specificato. Nel caso di errore nella determinazione del sesso del capo abbattuto, ad eccezione dello jearling di camoscio e dei piccoli di tutte le specie, oltre alla detrazione del punteggio come sopra specificato verrà applicata la sanzione amministrativa prevista per la violazione del presente regolamento.

X Nel caso di errore di classe o di sesso da parte di cacciatori che esercitino la caccia al maschio di
capriolo, che non richiede accompagnamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

XI Ai capi di ungulati abbattuti e messi a disposizione per i controlli, con le modalità previste dall’art. 15 comma IV, sono rilevate le misurazioni biometriche ai sensi dell’art. 15 comma V ed è attribuita la classe di sesso e di età di appartenenza. In caso di presunto errore di abbattimento verrà richiesta la presenza di un agente del Corpo di polizia provinciale. L’agente, sentito il Presidente della Riserva o suo delegato e l’accompagnatore interessato, stabilirà la classe di età ed il sesso del capo abbattuto ai soli fini della detrazione dal piano di abbattimento. L’assegnazione definitiva della classe di età e del sesso del capo abbattuto, e la conseguente determinazione del punteggio da sottrarre nel caso di errore a carico dell’accompagnatore, sarà stabilita dall’agente sulla base del parere della commissione istituita in sede di valutazione dei trofei, la quale giudica previa verifica della corrispondenza del trofeo o della mandibola al capo abbattuto. La decisione è inoppugnabile.

ART. 6 – ESPERTO SELEZIONATORE

I. E’ istituito l’Albo provinciale degli esperti selezionatori per le singole specie di ungulati.
II. Per essere iscritto all’Albo, il cacciatore deve aver superato l’apposito esame per la singola specie.

II bis. L’iscrizione all’albo avviene con atto della Provincia previo superamento degli appositi esami o con valutazione dell’equipollenza dei titoli posseduti valutata dalla Provincia.

III. L’organizzazione dei corsi per esperti selezionatori, le modalità di partecipazione ed i relativi esami, saranno a cura dell’Amministrazione provinciale di Belluno. I corsi sono effettuati anche su richiesta della Conferenza dei Distretti venatori e delle Associazioni venatorie.

IV. L’esperto selezionatore deve indicare il soggetto da abbattere e il cacciatore deve attenersi alle
disposizioni fornitegli. Qualora non le dovesse seguire, sarà dovere dell’esperto segnalare il fatto al
Presidente della Riserva.

V. L’iscrizione all’albo può essere revocata o sospesa per una o più specie con un provvedimento della Provincia, anche su segnalazione del Presidente della Riserva, per l’errata indicazione e/o valutazione del soggetto da abbattere.

VI. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dal suo avvio.

VII. Durante il periodo di sospensione dalla qualifica di Socio ovvero di sospensione della licenza di porto di fucile, l’esperto non potrà esercitare l’attività di accompagnamento.

VIII. In caso di perdita della qualifica di socio, la Provincia provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’albo provinciale degli esperti selezionatori.

IX. In caso di revoca dell’iscrizione all’albo degli esperti selezionatori, il cacciatore dovrà frequentare nuovamente il corso e superare l’apposito esame. In ogni caso l’iscrizione potrà avvenire solo trascorsi 5 anni dalla revoca.

ART. 7 – MODALITA’ PER LA CACCIA AI TETRAONIDI, ALLA COTURNICE E ALLA LEPRE

I. Può esercitare la caccia ai tetraonidi, alla coturnice, alla lepre variabile nelle Riserve di caccia della provincia di Belluno, solo chi sia in possesso di relativo permesso rilasciato dal Presidente della Riserva di appartenenza od ospitante in conformità alla pianificazione adottata dall’Assemblea. Il permesso è fornito dalla Provincia alle Riserve e deve riportare le seguenti indicazioni: Riserva, specie cacciabile ed eventualmente nome del cacciatore, fermo restando le diverse disposizioni nelle aree Rete Natura 2000.

II. Il Comitato Direttivo della Riserva stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio, integrando il calendario venatorio provinciale con le restrizioni di Riserva.

III. Per gravi motivi di ordine gestionale, o di tutela di una determinata specie, la Provincia fornirà alle Riserve interessate un permesso speciale contingentato.

IV. Il prelievo della lepre comune è consentito esclusivamente con l’ausilio del cane segugio e con
munizione spezzata. Tuttavia, qualora il piano di abbattimento approvato dalla Provincia sia inferiore o uguale a 10 capi, la Riserva di caccia può consentire il prelievo della lepre comune senza l’ausilio del cane segugio, mediante deliberazione assembleare a maggioranza relativa. Qualora, invece, il piano di abbattimento approvato sia superiore ai 10 capi, la Riserva può consentire il prelievo di una percentuale non superiore al 20% del medesimo piano, anche senza l’ausilio del cane segugio, sempre mediante deliberazione assembleare a maggioranza relativa.

ART. 8 – ANIMALI FERITI

I. Il cacciatore deve sempre verificare l’esito della fucilata, portandosi sul luogo dove si trovava il selvatico.

II. Qualora venga accertato il ferimento di un capo di ungulato o non vi sia certezza sull’esito del tiro, l’autore del ferimento dovrà richiedere immediatamente l’intervento di un conduttore di cane da traccia iscritto all’apposito Albo provinciale che dovrà provvedere ad una scrupolosa ricerca del selvatico. L’esito della ricerca, ancorché negativa, dovrà essere comunicata al Presidente della Riserva dal conduttore entro le ore 21.00.

III Il ferimento, o presunto tale, va denunciato al Presidente della RAC o a suoi delegati, con comunicazione verbale, messaggio sms o email al numero di telefono o indirizzo mail della riserva, entro le ore 21,00 dello stesso giorno del ferimento, o presunto tale, e comunque prima di iniziare la ricerca con un conduttore di cane da traccia iscritto all’Albo provinciale.

IV. Solamente il conduttore munito di arma iscritto all’Albo provinciale, in possesso di valida licenza di caccia e regolare tesserino regionale, qualora il selvatico ferito oltrepassi il limite territoriale della Riserva, è autorizzato a proseuire la ricerca in traccia anche in altre Riserve. Al temine della ricerca, e comunque entro le ore 21.00, il conduttore è tenuto ad avvisare i Presidenti interessati.

V. Un capo ferito è considerato abbattuto fintantoché sia dichiarato, dal Presidente di Riserva, previa consultazione con il conduttore o agente provinciale, non ferito mortalmente.

VI. Nel caso che il recupero venga effettuato nei giorni o in zone di caccia chiusa, le operazioni saranno coordinate dal Corpo di Polizia provinciale.

VII. E’ istituito l’Albo provinciale dei recuperatori. L’organizzazione dei corsi per recuperatori, le modalità di partecipazione ed i relativi esami, saranno a cura dell’Amministrazione provinciale di Belluno che si avvarrà della collaborazione del Gruppo Recuperatori Bellunese.

VIII. L’attività dei recuperatori sarà organizzata da un apposito comitato istituito dal Presidente della Provincia composto da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell’Associazione recuperatori maggiormente rappresentativa in provincia e da un rappresentante dei Distretti venatori.

ART. 9 – USO DEI CANI

I. E’ consentito, durante l’esercizio venatorio, l’uso dei cani da caccia in numero non superiore a due per cacciatore e a quattro per due o più cacciatori in comitiva.

II. E’ consentito l’uso del cane segugio esclusivamente per la caccia alla lepre comune e variabile ed alla volpe.

ART. 10 – DESTINAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

I. Durante la stagione venatoria sono computati nel piano di abbattimento esclusivamente i capi di fauna selvatica la cui morte sia addebitabile all’esercizio venatorio.

II. I capi di fauna selvatica morta nell’arco dell’anno, per investimenti e/o abbattimenti sanitari sono assegnati alla Riserva nel cui territorio sono stati rinvenuti con l’esclusione dei casi di rilevanza penale e/o amministrativa e salvo diversa disposizione della Provincia.

ART. 11 – MEZZI DI CACCIA

I. La caccia agli ungulati è consentita esclusivamente con l’uso del fucile a canna rigata munita di ottica e con i calibri previsti; a partire dalla stagione venatoria 2016-2017, il prelievo de cervo è ammesso solo con il calibro minimo di 7 mm, ovvero con calibro non inferiore a 270 millesimi di pollice.

II. E’ proibito, durante l’esercizio venatorio, sparare con il fucile a canna rigata a qualsiasi esemplare di cervo o bersaglio inanimato che si trovi a distanza superiore a 400 metri e a qualsiasi esemplare di altra selvaggina che si trovi a distanza superiore a 300 metri.

III. E’ proibito l’uso di qualsiasi fucile con calibro nominale di mm. 5.6 e altezza del bossolo a vuoto inferiore a 40 mm.

IV. E’ proibito il porto e l’uso dei fucili a canna rigata e combinati dopo il completamento, nell’ambito della Riserva di appartenenza, del piano di abbattimento degli ungulati e nel periodo in cui la caccia agli stessi è vietata.

V. Il divieto si estende anche al cacciatore che ha completato la propria quota di abbattimento.

VI. Il Presidente di Riserva, in deroga a tale norma, può concedere permessi per la caccia alla volpe
mediante la dichiarazione d’uscita.

VII. Il prelievo dei galliformi di montagna è consentito esclusivamente con la munizione spezzata.

VIII. E’ vietato il porto e l’uso del fucile con canna rigata a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo munizionamento sia limitato a due colpi totali.

IX. A partire dalla stagione venatoria 2016-2017 per effettuare la caccia agli ungulati il cacciatore deve presentare ogni tre anni alla Riserva la prova di tiro, secondo il modulo predisposto dalla Provincia di Belluno, conseguita presso un poligono o un campo di tiro autorizzato, su bersaglio del diametro di 15 centimetri posto a 100 metri, con 4 colpi su 5 a disposizione, sparati da fucile di calibro non inferiore a mm. 6.

ART. 12 – PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI

I. La Riserva determina le modalità di assegnazione dei capi concessi nei piani di abbattimento ai cacciatori sulla base del principio dell’equo trattamento di tutti i soci.

I bis. Le assegnazioni sono effettuate tramite il permesso di cui l’art. 5 c. II del Regolamento e possono avere ripartizioni annuali, turni o ripartizioni a cicli pluriennali.

II. L’Assemblea, a maggioranza dei presenti, approva i criteri di assegnazione dei capi ai soci tenendo conto della tipologia quali-quantitativa dei capi da abbattere nonché della partecipazione dei soci ai censimenti organizzati dalla Riserva o dai Distretti venatori.

III. Eventuali altri criteri aggiuntivi dovranno essere approvati dall’Assemblea, a maggioranza relativa.

IV. La pianificazione approvata mantiene la sua validità fino a nuova modifica approvata dall’Assemblea, a maggioranza relativa.

V. Dall’entrata in vigore dell’art. 5 bis, la Riserva può negare il permesso per singola specie, fino ad un massimo di due stagioni, nel caso di abbattimenti, nella precedente stagione venatoria, non conformi alle disposizioni vigenti riguardanti il prelievo per classi di età degli ungulati, a seguito delle risultanze della valutazione dei trofei.

ART 13 – CACCIA DIFFERENZIATA

I. La Riserva mediante norme statutarie o con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può prevedere che l’esercizio venatorio sia limitato ad una sola o più specie, con opzione preventivamente formulata da ciascun cacciatore, secondo le modalità di esercizio determinate dallo stesso provvedimento.

ART. 14 – VALUTAZIONE DEI TROFEI

I. In ciascuno dei Distretti della Provincia va effettuata ogni anno, entro il 31 marzo, la valutazione dei trofei di ungulati abbattuti all’interno delle Riserve.

II. La commissione di valutazione è costituita da un rappresentante del Distretto venatorio, da un
rappresentante della Riserva e da un rappresentante dell’ufficio faunistico.

III. I Distretti provvedono all’insediamento della commissione che esaminerà i trofei trascrivendo i relativi dati in un apposito registro provinciale.

IV. I crani e le mandibole devono essere opportunamente contrassegnati.

ART. 15 – NORME PER L’ESERCIZIO VENATORIO

I. Nella bacheca ufficiale, strumento di informazione della Riserva, deve essere esposta ogni notizia riguardante la gestione ed in particolare le schede di abbattimento fornite dalla Provincia.

II. La bacheca deve essere esposta in luogo accessibile in ogni momento al pubblico ed i documenti
esposti chiaramente leggibili. La riserva può limitarne la visione ai soli cacciatori soci ed agli organi di vigilanza.

III. Al Presidente della Riserva, o suo delegato, è fatto obbligo di aggiornare la scheda di abbattimento entro le ore 22.00, detto termine è posticipato alle ore 22.45 nei mesi di Agosto e Settembre, fatta salva la possibilità di anticipare tali orari previa comunicazione alla Provincia ed ai soci. Nella scheda dovranno essere progressivamente indicati i capi abbattuti, divisi per specie, compresi nell’elenco di cui al comma II dell’art. 2, parte tecnica indicando la data ed il luogo di abbattimento, il luogo di conservazione ed il nome del cacciatore che potrà essere sostituito da un codice identificativo e, per gli ungulati, la suddivisione per aree di gestione – comprensorio cervo, massiccio camoscio – , il sesso e la classe di età.

IV. E’ fatto obbligo ad ogni cacciatore di:

  • verificare, prima di iniziare la giornata venatoria, le possibilità giornaliere di abbattimento;
  • denunciare al Presidente o suo delegato, con comunicazione verbale, messaggio sms od email al numero di telefono o indirizzo mail della riserva tutti i capi di selvaggina abbattuti compresi nel piano di abbattimento, entro un’ora e mezza dall’orario di chiusura della caccia agli ungulati stabilita dal Calendario venatorio provinciale;
  • mettere a disposizione i capi abbattuti di galliformi alpini e di lepre bianca secondo le disposizioni impartite dalla Provincia, prima di ogni stagione venatoria, alle Riserve di caccia;
  • mettere a disposizione degli agenti del Corpo di Polizia provinciale, fino alle ore 21.00 del giorno successivo a quello dell’abbattimento, i capi di ungulati eviscerati per controlli e rilievi salvo diversa disposizione degli agenti. Le femmine di ungulato, con eccezione delle piccole dell’anno, nel periodo in cui è previsto l’abbattimento preventivo del piccolo, devono essere messe a disposizione non private della ghiandola mammaria;
  • ove istituiti i centri di conferimento, i controlli sono effettuati presso gli stessi, secondo le modalità concordate tra Riserva e Provincia;
  • tenere, se ospite e non residente nel territorio della Riserva, il capo a disposizione in una sede, indicata nella scheda di abbattimento e, comunque, nel territorio della provincia di Belluno;
  • presentare in occasione della valutazione dei trofei i crani e le mandibole di tutti gli ungulati abbattuti eccezion fatta per le mandibole dei maschi di muflone e di camoscio ed il cranio dei piccoli di camoscio, delle femmine di muflone, capriolo e cervo, opportunamente puliti.
  • esibire agli Organi di vigilanza i capi di fauna selvatica catturata.

V. I capi di ungulati sono sottoposti al rilievo biometrico da parte degli agenti del Corpo di Polizia provinciale ovvero da parte di operatori abilitati dalla Provincia tramite corso ed incaricati o dal Presidente della Riserva o dagli agenti del Corpo di Polizia provinciale.

VI. Al Presidente o suo delegato è fatto obbligo di:

  • trasmettere, al termine della stagione venatoria, la scheda di abbattimento e le schede rilievo dati biometrici alla Provincia con ogni utile informazione;
  • comunicare l’eventuale variazione di indirizzo della bacheca di Riserva.

ART. 16 – AMBITO DI APPLICAZIONE

I. Alle Aziende faunistiche venatorie si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 5 bis, 7, 8, 9,11, 14 e 15 del presente Regolamento parte tecnica.

ART. 17 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che non sia diversamente previsto, comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 7Bis del D.lds. 267/2000.

***

STATUTO DELLA RISERVA ALPINA DI CACCIA DI________

ART. 1 – COSTITUZIONE

I. E’ costituita, nell’ambito del territorio censuario del comune di___________, la Riserva alpina di caccia di __________ associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi degli artt. 36 e ss del C.C..

II. La Riserva alpina di caccia di__________ è costituita tra i cacciatori che ottengono l’iscrizione al
corrispondente comprensorio alpino ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 09.12.1993 n. 50, e del Regolamento provinciale n. 52/461 del 6/5/94.

III. Essa ha sede in__________ .

ART. 2 – SCOPI

I. L’associazione è apolitica e senza fini di lucro ed ha lo scopo di attuare la gestione programmata della caccia nell’ambito del comprensorio alpino perseguendo l’obiettivo della salvaguardia della tipica fauna alpina, l’equilibrio biologico delle specie e la tutela dell’ambiente alpino.

II. In particolare la Riserva attua i compiti previsti dall’art. 2 del regolamento provinciale sulla caccia, collaborando con l’Amministrazione provinciale nell’attuazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite; promuove la conservazione e l’incremento del patrimonio faunistico; cura l’osservanza delle norme di legge e di regolamento da parte degli associati.

III. La Riserva attua i propri compiti assicurando la partecipazione democratica dei soci alla gestione.

ART. 3 – SOCI

I. Sono soci della Riserva i cacciatori, muniti di regolare licenza di caccia, già iscritti alla data del 31.12.1993 alla corrispondente Riserva comunale alpina prevista dalla L.R. n. 31/1989 più i soci ammessi con delibera della Giunta provinciale n. 215/6998 del 28.06.94.

II. Possono diventare soci della Riserva, nel limite di densità massima stabilito dal Piano faunistico
provinciale, i cacciatori muniti di regolare licenza di caccia e di tesserino regionale, che abbiano sostenuto l’apposito esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio in zona faunistica delle Alpi presso l’Amministrazione provinciale di Belluno e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del Regolamento provinciale.

III. L’ammissione dei nuovi soci, nel rispetto del limite indicato dal precedente comma, viene effettuata secondo l’ordine di priorità stabilito dall’art. 7 del Regolamento provinciale.

IV. La Riserva può rifiutare l’iscrizione ai cacciatori che si siano resi responsabili di gravi violazioni delle norme sulla caccia che abbiano comportato a loro carico l’irrogazione di sanzioni penali, amministrative o disciplinari.

V. La Riserva recepisce ed attua le disposizioni impartite dall’Amministrazione provinciale per il riequilibrio numerico dei soci di ciascuna Riserva alpina, ai fini del raggiungimento degli indici di densità venatoria, stabilito dal Piano faunistico provinciale.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I. I soci della Riserva hanno diritto di esercitare la caccia nell’ambito del corrispondente comprensorio alpino e di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento provinciale, alla gestione dell’associazione.

II. Essi hanno l’onere di prestare la propria collaborazione nello svolgimento delle attività della Riserva, di versare la quota associativa, comprensiva delle spese di gestione e rispettare rigorosamente le norme di legge, regolamentari e di comportamento dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dalla Associazione.

ART. 5 – ORGANI

I. Sono organi della Riserva:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Comitato direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6 – ASSEMBLEA – FUNZIONI

I. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Riserva e rappresenta la totalità dei soci, i quali, anche se assenti o dissenzienti, sono vincolati alle decisioni dell’organo.

II. Spetta all’Assemblea:

  1. l’elezione del Presidente della Riserva;
  2. la designazione, mediante elezione, dei componenti del Comitato direttivo di competenza della Riserva;
  3. l’elezione del Collegio dei revisori dei conti;
  4. la pianificazione dei prelievi venatori;
  5. ‘approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Comitato direttivo;
  6. la determinazione dell’entità dei compensi e rimborsi spese eventualmente spettanti al
    Presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo;
  7. la decisione relativa alla costituzione di Consorzi di Riserva;
  8. le modifiche dello Statuto;
  9. lo scioglimento dell’Associazione.

ART. 7 – ASSEMBLEA – SEDUTE

I. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente della Riserva, entro il__________

II. L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

III. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.

ART. 8 – ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

I. La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria è fatta mediante comunicazione scritta a ciascun socio da recapitarsi almeno otto giorni prima della data fissata, ovvero mediante affissione di pubblici manifesti nell’ambito del territorio della Riserva per la durata di 10 giorni antecedenti la data di convocazione.

II. L’avviso di convocazione deve contenere, oltre l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della seduta, l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

III. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento della metà più uno dei soci iscritti e, in seconda convocazione, che può avvenire trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

IV. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Riserva.

V. In caso di elezioni elegge un seggio elettorale composto di tre scrutatori scelti tra i soci non compresi nelle liste dei candidati.

VI. Le decisioni dell’Assemblea sono valide quando hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

VII. La Riserva, recepisce nello Statuto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative mediante presa d’atto in assemblea.

VIII. Le decisioni concernenti i punti g), h) e i) del precedente art. 6 debbono essere assunte dalla
maggioranza assoluta dei soci iscritti.

IX. Le votazioni si fanno, di norma, per alzata di mano.

X. Non sono ammesse deleghe.

XI. Le decisioni dell’Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario, sottoscritte dal Presidente e
conservate nel registro delle deliberazioni dell’Assemblea.

ART. 9 – COMITATO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

I. Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di undici componenti, incluso il Presidente, designati dall’Assemblea della Riserva, mediante elezioni tra i suoi iscritti ed integrato da un rappresentante delle Associazioni agricole, da un rappresentante delle Associazioni ambientalistiche e da un rappresentante degli Enti Locali in conformità con l’art. 3 comma 7 del regolamento.

II. Il Comitato direttivo è nominato dal Presidente della Provincia.

III. L’elezione dei componenti da designare dalla Riserva viene effettuata in conformità con le norme contenute nel Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

IV. L’elezione si svolge in apposita assemblea dei soci iscritti, da tenersi possibilmente in coincidenza con una festività.

V. Sono eleggibili nel Comitato direttivo tutti i soci regolarmente iscritti, che non abbiano subito sanzioni penali, amministrative o disciplinari per violazioni alle norme sull’esercizio della caccia nei tre anni precedenti la nomina.

VI. Nel caso in cui si debba procedere a singole surroghe verrà nominato dal Presidente della Provincia il primo dei non-eletti, a parità di voto prevale il candidato con maggior anzianità d’età.

VII. In caso di esaurimento della lista occorre procedere ad elezione suppletive per il consigliere mancante, nella prima seduta utile.

VIII. Durante tale periodo sono comunque valide le eventuali decisioni assunte dal Comitato Direttivo.

IX. Non è ammesso il voto per lista.

X. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

XI. Il Comitato direttivo decade di diritto nel caso di approvazione della mozione di sfiducia al Presidente.

ART. 10 – COMITATO DIRETTIVO – DELIBERAZIONI

I. Il Comitato direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente della Riserva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

II. Le riunioni sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.

III. Le decisioni sono adottate a maggioranza dai presenti, compreso il Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

IV. Le convocazioni delle riunioni sono inviate dal Presidente a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data prescelta e devono contenere l’ordine del giorno da trattare.

V. Le decisioni del Comitato sono verbalizzate dal Segretario, sottoscritte dal Presidente e conservate nel registro dei verbali del Comitato direttivo, cui hanno accesso tutti i soci dell’Associazione.

VI. I componenti del Comitato direttivo che rimangono assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti.

ART. 11 – COMITATO DIRETTIVO – FUNZIONI

I. Al Comitato Direttivo spetta la direzione e l’amministrazione della Riserva; esso attua tutte le funzioni attribuite alla Riserva dall’art. 2 del Regolamento non espressamente assegnate all’Assemblea o al Presidente.

II. In particolare spetta al Comitato Direttivo:

  1. deliberare sull’ammissione ed iscrizione dei nuovi soci;
  2. stabilire il numero dei permessi d’ospite;
  3. deliberare l’assunzione del personale dipendente;
  4. designare le guardie giurate volontarie;
  5. fissare i criteri e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio integrando il calendario venatorio provinciale e regionale;
  6. determinare l’ammontare delle quote associative di iscrizione e dei contributi annuali per le spese di amministrazione;
  7. erogare le somme previste dall’art. 21 della L.R. 50/1993;
  8. adottare iniziative finalizzate alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla gestione corretta del prelievo venatorio tramite specifiche restrizioni di Riserva;
  9. adottare, per motivata urgenza, le decisioni di competenza dell’assemblea dei soci, che dovranno essere ratificate da quest’ultima nella prima seduta utile a pena di decadenza.

ART. 12 – PRESIDENTE

I. Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può delegare le proprie funzioni, per determinati atti, al Vice Presidente o ad uno dei membri del Comitato stesso.

II. I requisiti per l’elezione a Presidente sono gli stessi previsti per l’elezione a componente del Comitato direttivo.

III. Il Presidente nomina tra i componenti elettivi del Comitato direttivo il Vice Presidente,
che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

IV. Il Presidente presiede e convoca il Comitato direttivo e l’Assemblea, sottoscrive i verbali delle sedute, cura la tenuta del registro dei soci, partecipa, in rappresentanza della Riserva, agli organismi consultivi previsti dalle leggi e dai regolamenti, rilascia i permessi d’ospite, promuove i procedimenti disciplinari e ne adotta il provvedimento, cura l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato direttivo, adotta i provvedimenti urgenti tra una seduta del Comitato e l’altra, compie ogni altro atto ad esso attribuito dalle norme regolamentari e statutarie per il buon funzionamento dell’Associazione.

V. Le dimissioni del Presidente comportano l’immediato scioglimento di diritto del Comitato Direttivo. In tal caso spetta al Presidente dimissionario convocare l’assemblea dei soci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente e dei nuovi consiglieri del Comitato Direttivo.

VI. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI

I. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea tra i soci iscritti.

II. I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno una volta ogni sei mesi e della loro seduta viene redatto verbale che sarà trascritto in apposito libro firmato dagli intervenuti e conservato dal Presidente dei Revisori.

III. Il Presidente viene eletto nell’ambito del Collegio. Spetta al Collegio dei Revisori il controllo
dell’amministrazione sociale, della cassa e dei libri contabili e svolgere la relazione di gestione
all’Assemblea sull’andamento contabile e amministrativo della Riserva.

IV. Il Collegio dei Revisori può richiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria nel caso di
riscontrate gravi irregolarità amministrative, nel termine previsto dal 3° comma del precedente art. 7.

V. Il Collegio dei Revisori segnala, inoltre, alla Giunta provinciale, le irregolarità contabili ed amministrative riscontrate nella gestione.

VI. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 14 – SANZIONI DISCIPLINARI

I. Fatte salve le sanzioni previste dalla L. 157/1992 e dall’art. 35 della L.R. 50/1993, le violazioni delle norme di legge, di regolamento, di restrizioni interne che disciplinano l’attività venatoria nelle Riserve o, comunque, nel territorio della Provincia di Belluno, comportano l’irrogazione a carico dei soci delle seguenti sanzioni:

  1. censura;
  2. sospensione dalla qualità di socio della Riserva;
  3. espulsione dalla Riserva.

II. La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata inflitta per lievi trasgressioni.

III. La sospensione consiste nella temporanea privazione dell’esercizio dell’attività venatoria e dei diritti connessi alla qualità di socio della Riserva per un periodo minimo di 5 giorni e massimo di 6 anni.

IV. La sospensione viene inflitta per gravi violazioni delle norme che disciplinano l’attività venatoria, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi che hanno comportato l’irrogazione della censura.

V. L’espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi, che hanno comportato un danno al patrimonio faunistico venatorio della Riserva e/o all’ambiente, ovvero a seguito della irrogazione di almeno tre provvedimenti di sospensione.

VI. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dalle Riserve nella persona del Presidente ovvero, su specifica delega, dalla Provincia nella persona del Dirigente competente con le modalità previste dagli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento per la disciplina della caccia nelle Riserve Alpine della Provincia di Belluno – Parte Amministrativa.

VII. Il procedimento disciplinare viene promosso dagli Organi accertatori o dal Presidente della Riserva.

VIII. Le sanzioni disciplinari vengono iscritte nella tessera del socio e nel registro dei soci della Riserva e comunicate, senza ritardo, all’Amministrazione provinciale.

IX. Il termine di prescrizione della sanzioni disciplinari è stabilito in anni cinque dall’accadimento del fatto.

ART. 15 – SEGRETARIO

I. Il Comitato direttivo della Riserva può nominare un Segretario o cassiere anche non socio della Riserva che, qualora non sia componente del Comitato direttivo, partecipa alle sedute senza diritto di voto.

II. Il Segretario cassiere ha la tenuta della cassa e degli schedari di scadenza, provvede agli adempimenti amministrativi e di disbrigo della corrispondenza, collaborando con il Presidente.

III. Il Segretario cassiere cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili, riceve i pagamenti e provvede al pagamento delle fatture su liquidazione del Presidente.

ART. 16 – PATRIMONIO ED ENTRATE

I. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  2. dal fondo sociale costituito ai sensi dell’art. 10 – 1° comma – del Regolamento provinciale;
  3. eventuali fondi di Riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
  4. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

II. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote di iscrizione, dalle quote associative annuali e dai proventi dei permessi d’ospite;
  2. da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare la disponibilità del bilancio.

III. I singoli associati, finché dura l’Associazione, non possono chiedere la restituzione delle quote versate in caso di recesso, o di sospensione, o di espulsione per provvedimento disciplinare.

ART. 17 – GESTIONE FINANZIARIA

I. L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

II. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I medesimi, messi a disposizione per la prescritta revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, sono successivamente proposti per l’approvazione dell’Assemblea dei soci.

III. Il cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione. Le altre devono essere
preventivamente autorizzate dal Comitato direttivo e controfirmate dal Presidente.

IV. Le spese postelegrafiche, di viaggio ed altre di analoga natura, possono essere rimborsate, previa liquidazione del Presidente. Per l’uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio, se autorizzato, è previsto un rimborso spese, stabilito dal Comitato direttivo.

ART. 18 – VIGILANZA

I. L’Associazione può dotarsi di guardie particolari giurate per la vigilanza sull’esercizio venatorio nel Comprensorio in gestione.

II. Gli agenti venatori volontari sono designati dal Comitato direttivo tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 34, L.R. 50/1993.

ART. 19 – ATTRIBUZIONI STATUTARIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PROVINCIALE

I. Poiché la costituzione della presente Associazione ha come scopo primario l’attuazione delle funzioni delegate dalla Provincia per la gestione programmata dell’esercizio venatorio nell’ambito del Comprensorio alpino, deve ritenersi parte integrante del presente Statuto il regolamento per la disciplina della caccia nelle Riserve Alpine della provincia di Belluno – parte amministrativa e tecnica.

II. L’Associazione dovrà pertanto adeguare i propri organi e la propria normativa statutaria alle indicazioni dei predetti Regolamenti e loro modificazioni.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

I. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le direttive dell’Assemblea dei soci.

Scarica il regolamento per la disciplina della caccia nelle riserve alpine della provincia di Belluno [pdf – 121kb]

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