Disciplinare per il controllo del cinghiale

Disciplinare per il controllo del cinghiale da parte di operatori muniti di licenza di porto di fucile, debitamente autorizzati.

L’Amministrazione Provinciale di Belluno – di seguito Provincia – riveste il ruolo di Soggetto Pubblico Attuatore (SPA) del Piano triennale di gestione e controllo del cinghiale sul territorio regionale
approvato con DGR 598 del 28 aprile 2017 e successivamente modificato con DGR n. 1155 del
19/07/2017 e lo recepisce, con specifico adattamento al proprio territorio, come di seguito
determinato:

Tutte le attività inerenti il controllo delle popolazioni di cinghiale sono attuate secondo le disposizioni ed il coordinamento del Corpo di Polizia provinciale, coerentemente con quanto stabilito dagli artt. 19 L. n. 157/92 e 17 L.R. n. 50/93.

I Presidenti delle Riserve Alpine di Caccia collaborano con il Corpo di Polizia Provinciale per la
corretta attuazione delle attività previste dal presente Disciplinare.

Soggetti incaricati

Operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia.

Ciascun operatore autorizzato può operare solo all’interno della Riserva di appartenenza, eccezion fatta per i conduttori di limiere, i quali possono operare armati anche in altre Riserve purché autorizzati dal rispettivo Presidente.

Ciascun operatore autorizzato può operare su tutto il Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) ad
eccezione che nei Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve Naturali Regionali e Oasi di protezione
della fauna selvatica e fatti salvi i divieti posti dall’art. 21 della L. n. 157/92.

Gli operatori autorizzati devono garantire una serie di requisiti:

  • oggettivi, ovvero la partecipazione all’attività formativa funzionale al rilascio dell’abilitazione cui si aggiunge la verifica dell’idoneità operativa tramite prova di tiro, con cadenza almeno triennale ai sensi dell’art. 11 del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia nelle Riserve alpine della provincia di Belluno-parte tecnica-;
  • soggettivi, ovvero l’assenza di cause ostative all’esercizio dell’attività dilo fiduciario che intercorre tra Provincia e operatore;
  • gestionali, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell’attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide; qualora l’operatore si sottragga, senza valide motivazioni, a tale disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio dell’attività.

La Provincia provvede alla predisposizione di un albo provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale nonché di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell’operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione.

Modalità

a) Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all’aspetto da
appostamento – punto di sparo fisso -.

Le uscite di controllo sono coordinate dai presidenti delle Riserve di caccia o dai concessionari delle Aziende faunistico Venatorie, sono consentite previa dichiarazione di uscita, compilata in ogni sua parte, esposta nella bacheca della Riserva o della Azienda Faunistico Venatoria, o altro metodo informatico messo a disposizione dalla Provincia.

L’appostamento deve essere numerato ed indicato su adeguata cartografia esposta in bacheca mentre copia deve essere trasmessa alla Provincia al fine di costruire una cartografia informatizzata. E’ responsabilità unica del controllore l’esercizio dell’attività di controllo da appostamento che garantisca il rispetto della norma in materia di prelievo venatorio e della sicurezza pubblica.

Qualora l’appostamento sia costituito da strutture autoportanti (altane) è onere e responsabilità del solo controllore accertarsi che le stesse siano realizzate in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, urbanistico-edilizia e paesaggistica.

Gli appostamenti movibili, di carattere temporaneo, non abbisognano della sopraccitata dichiarazione di allestimento prevista per i “punti di sparo fissi” ma la loro localizzazione dovrà essere puntualmente indicata al Corpo di Polizia provinciale, volta per volta, in occasione dell’uscita a mezzo e-mail, sms o altre modalità informatizzate stabilite dalla Provincia o, solo qualora tale comunicazione non risulti possibile con tali mezzi, utilizzando la bacheca della Riserva o della Azienda Faunistico Venatoria.

Gli operatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) collaboratori maggiorenni, anche se sprovvisti di abilitazione. E’ vietato realizzare altane e punti di foraggiamento all’interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.

L’attività di pasturazione finalizzata esclusivamente all’attività di controllo prevista dal Piano potrà essere effettuata come di seguito indicato:

  1. è consentita nel limite massimo di 1 Kg di mais da granella al giorno per sito
  2. è consentito solo ed esclusivamente l’uso di pasture a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc.)
  3. è tassativamente vietato l’utilizzo di carcasse animali e/o parti di esse
  4. è sospesa quando non vengono programmati abbattimenti

b) Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all’aspetto da
appostamento e in forma vagante in corso dell’attività di prelievo in selezione di ungulati.

Si tratta di una forma di prelievo individuale tramite abbattimento diretto, in forma vagante o da
appostamento, nel corso delle uscite autorizzate per il prelievo selettivo degli ungulati effettuate durante la stagione venatoria. E’ permesso qualora all’operatore autorizzato sia consentito il porto del fucile a canna rigata ai sensi dell’art. 11, c. IV e V, del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia.

c) Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante
con la tecnica della “girata”.

Si tratta di un sistema di prelievo in forma collettiva, basato sullo scovo forzato degli animali, i quali vengono indirizzati verso gli operatori che attendono alle poste. La girata deve essere effettuata con un unico cane, portato da un conduttore abilitato – responsabile della girata – nonché con un numero limitato di operatori nelle poste, da un minimo di 8, riducibile a 5
nel caso degli istituti venatori privati, ad un massimo di 12.

Il conduttore del cane limiere può essere affiancato da un operatore autorizzato. Il cane limiere utilizzato deve risultare in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate
da un giudice dell’Ente nazionale della Cinofilia italiana (E.N.C.I.).

Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere deve avere cura che il cane operi all’interno della zona consentita senza sconfinare negli altri istituti venatori pubblici o privati, con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto); gli operatori alle poste dovranno altresì essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 m da tali istituti e collaborare sempre con il conduttore per il recupero del cane se fuoriuscito dall’ambito di intervento della girata.

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

  1. individuazione delle zone di rimessa tramite “tracciatura”;
  2. verifica delle piste con cane limiere abilitato e individuazione della zona di intervento;
  3. dislocazione degli operatori alle poste;
  4. inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
  5. eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza per continuare la battuta.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di più girate nella stessa zona. Gli operatori alle poste prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore del cane limiere circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza. Il fucile può essere utilizzato anche dall’eventuale operatore in affiancamento al conduttore. Il conduttore deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione
delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Lungo le vie d’accesso alla zona ove vengono effettuati di interventi il conduttore di limiere in
collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

d) Interventi di cattura tramite recinti di cattura (c. d. “chiusini”).

Gli interventi di cattura sono realizzati attraverso l’utilizzo di recinti di cattura (c. d. “chiusini”).
L’utilizzo dei recinti di cattura è riservato esclusivamente al personale del Corpo di Polizia provinciale che coordina ogni tipo di attività relativa.

e) Interventi puntiformi.

Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi urgenti e puntuali a carico di soggetti, nuclei isolati e
popolazioni ancora non strutturate che si rende necessario attivare, in stretto coordinamento con la Polizia Provinciale.

Periodi e orari:

  1. I periodi di svolgimento degli interventi in parola sono limitati e definiti come di seguito
    indicato:
  2. Con le modalità del punto a) (Da appostamento) dal 1 febbraio al 31 agosto, tutti i giorni
    dall’alba al tramonto. Durante le ore notturne previa comunicazione al Corpo di Polizia provinciale con e-mail, sms o altre modalità informatizzate stabilite dalla Provincia.
  3. con le modalità del punto b) (Durante la caccia di selezione degli ungulati) dall’apertura della
    caccia di selezione agli ungulati, secondo le date del calendario venatorio, e fino al 31 gennaio. Dall’alba al tramonto secondo gli orari del calendario venatorio.
  4. con le modalità del punto c) (Girata) tutto l’anno secondo le indicazioni di volta in volta stabilite dal Corpo di Polizia provinciale, anche relativamente agli orari.
  5. con le modalità del punto d) (Chiusini) tutto l’anno secondo le indicazioni di volta in volta
    stabilite dalla Polizia provinciale.
  6. è fatta salva la possibilità della Provincia di stabilire variazioni in ordine ai giorni e periodi di
    intervento In casi particolari, in presenza di significativi danni alle colture agricole e di
    particolari criticità sanitarie e/o di sicurezza e incolumità pubblica, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di interventi di controllo anche nei periodi di divieto previsti dal presente Piano.

Mezzi

Armi e munizioni utilizzabili:

  1. fucili ad una sola canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e
    semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 6,5 mm dotato di cannocchiale di mira.
  2. è vietato l’utilizzo di fucili a canna liscia.
  3. è consentito l’uso del visore notturno.
  4. durante il trasporto a bordo di veicoli le armi devono essere scariche e in custodia.

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanasica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte della Polizia Provinciale utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza. Si ritiene opportuno, anche nel corso dell’attuazione del presente Piano, di arrivare ad una progressiva sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni alternative.

Destinazione dei capi abbattuti:

  1. i capi abbattuti dovranno essere conferiti presso i centri di raccolta istituiti dalle Riserve
  2. ogni esemplare abbattuto dovrà essere sottoposto ad ispezione veterinaria da parte della
    competente Autorità sanitaria
  3. l’agente di zona del Corpo di Polizia provinciale provvederà a contattare il personale veterinario
  4. i capi abbattuti possono essere ceduti all’operatore previa richiesta dello stesso e previo
    pagamento delle spese veterinarie, nonché di tutti gli altri relativi oneri
  5. i capi di cui l’abbattitore non richieda l’assegnazione, i capi investiti e i capi abbattuti dal Corpo di Polizia provinciale possono essere ceduti gratuitamente alla Riserva in cui è avvenuto l’abbattimento, previo pagamento delle spese veterinarie e di tutti gli altri relativi oneri
  6. al dirigente del settore “Caccia e pesca” sono delegate le determinazioni inerenti la destinazione dei capi non ceduti secondo quanto previsto dai punti precedenti.”

Norme generali

Ciascun operatore autorizzato:

  • dovrà recarsi all’appostamento numerato o alle poste con il fucile scarico e in custodia e per nessun motivo, durante l’attività di controllo, dovrà allontanarsi con il fucile;
  • dovrà avere con sé, per tutto il tempo dell’uscita, la licenza di porto di fucile e l’assicurazione in corso di validità oltre che il libretto con la scheda di controllo della fauna selvatica debitamente compilata;
  • nel caso di abbattimento, dovrà applicare immediatamente al capo l’apposita fascetta fornita dalla Provincia, dare comunicazione senza ritardo all’agente di zona del Corpo di Polizia provinciale, anche tramite e-mail, sms o altre modalità informatizzate stabilite dalla Provincia e, qualora previsto, contrassegnare la scheda di uscita;
  • in caso di ferimento, anche presunto, dovrà prontamente avvisare l’agente di zona del Corpo di Polizia provinciale ed un conduttore di cane da traccia iscritto all’albo provinciale, il quale, se in possesso di autorizzazione al controllo del cinghiale e licenza di porto di fucile ed assicurazione in corso di validità, provvederà al recupero anche con l’uso del fucile, dando immediato avviso dell’esito allo stesso agente. E’ sempre vietato procedere alla ricerca dell’animale ferito in maniera autonoma;
  • dovrà presentare in occasione della valutazione dei trofei della Riserva le mandibole di tutti i cinghiali abbattuti, opportunamente pulite.

Tutti i partecipanti alla girata dovranno indossare un giubbetto ad alta visibilità. In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente Disciplinare o impartite dal Corpo di
Polizia provinciale ovvero dal Presidente della Riserva di caccia l’autorizzazione sarà immediatamente revocata. In caso di revoca, l’autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata trascorsi 5 anni dalla data del provvedimento. Al controllo effettuato durante l’esercizio venatorio non si applicano le norme relative alla compilazione della scheda di uscita.

Scarica il Disciplinare [pdf – 98kb]

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